20.02.2026 Icon

Fideiussioni: valenza probatoria del Provvedimento della Banca d’Italia e rispetto del termine di cui all’art. 1957 c.c.

In attesa che si pronuncino le Sezioni Unite, il Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in materia di Impresa, con una recentissima pronuncia, torna ad affrontare il tema della nullità delle fideiussioni bancarie per asserita conformità allo schema censurato dalla Banca d’Italia con il provvedimento n. 55 del 2005, ribadendo principi di particolare rilievo in ordine alla natura e ai limiti dell’efficacia probatoria di tale accertamento, soprattutto con riferimento a contratti stipulati in epoca significativamente successiva.

Tribunale di Milano, 16 febbraio 2026 n. 1325

In particolare, il Tribunale ha escluso che il provvedimento della Banca d’Italia possa assurgere, di per sé solo, a prova dell’effettiva e uniforme applicazione delle clausole oggetto di censura antitrust in un momento storico diverso e distante da quello oggetto dell’istruttoria amministrativa.

Nel caso di specie, la fideiussione era stata, infatti, sottoscritta nel dicembre 2019, ossia a distanza di oltre quattordici anni dal provvedimento della Banca d’Italia, circostanza ritenuta incompatibile con qualsiasi automatica estensione temporale degli effetti dell’accertamento amministrativo.

Il Tribunale ha, infatti, ritenuto che “il presente giudizio non possa essere qualificato come causa follow on rispetto all’accertamento dell’autorità amministrativa, bensì come causa stand alone, cosicché l’attrice avrebbe dovuto formulare specifiche istanze istruttorie volte ad offrire la prova dell’illecito anticoncorrenziale alla data della stipulazione della fideiussione”.

In questa prospettiva, il Collegio ha richiamato l’orientamento della Corte di Cassazione secondo cui l’accertamento compiuto dalla Banca d’Italia può essere utilmente invocato solo con riferimento ai contratti conclusi nell’arco temporale cui esso si riferisce, non essendo logicamente né giuridicamente sostenibile che un provvedimento adottato nel 2005 possa dimostrare, in via presuntiva, la perdurante esistenza dell’intesa anticoncorrenziale negli anni successivi.

Pertanto, anche in presenza di clausole analoghe a quelle censurate, grava sulla parte interessata l’onere di allegare e dimostrare, con autonoma evidenza probatoria, che l’intesa anticoncorrenziale fosse ancora in essere al momento della stipulazione della garanzia. Onere che, nel caso di specie, è rimasto del tutto insoddisfatto.

Chiarito ciò, per completezza, il Collegio ha comunque rilevato “la carenza di un interesse concreto ed attuale dell’attrice alle statuizioni richieste poiché l’eventuale nullità dell’art. 5 della fideiussione non comporterebbe, in ogni caso, la liberazione dell’attrice dalle obbligazioni sulla stessa gravanti come fideiussore”.

In particolare, l’attrice aveva sostenuto che la nullità della clausola derogatoria avrebbe comportato la decadenza della banca dalla possibilità di escutere la garanzia per decorso del termine previsto dall’art. 1957 c.c. Tuttavia, il Collegio ha ritenuto che tale termine dovesse considerarsi rispettato in virtù della presenza, nel testo contrattuale, della clausola di pagamento a prima richiesta, la quale consente di ritenere sufficiente, ai fini della conservazione del diritto, l’invio di una richiesta stragiudiziale di pagamento entro il termine semestrale.

Tale conclusione si pone in linea con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nell’ambito delle fideiussioni a prima richiesta, la tempestiva intimazione di pagamento è idonea ad impedire la decadenza prevista dall’art. 1957 c.c., non essendo necessario l’avvio, entro il medesimo termine, di un’azione giudiziale (Cass. 22346/2017 e, più recentemente, Cass. 660/2025 e Cass. 5179/2025).

Sulla base di tali argomentazioni, il Tribunale ha quindi rigettato le domande proposte dall’attrice.

Autore Maria Francesca Mazzeo

Senior Associate

Milano

m.mazzeo@lascalaw.com

Desideri approfondire il tema Contratti Bancari ?

Contattaci subito