Nelle azioni antitrust stand alone aventi ad oggetto garanzie qualificate come contratti autonomi di garanzia, il provvedimento della Banca d’Italia n. 55/2005 non costituisce prova privilegiata. Incombe sull’attore l’onere di dimostrare l’esistenza e la perdurante efficacia dell’intesa restrittiva al momento della stipula. La mancata uniformità dei modelli contrattuali esibiti esclude tale prova. In ogni caso, la richiesta stragiudiziale di pagamento inoltrata dal creditore entro il termine semestrale è idonea a impedire la decadenza ex art. 1957 c.c., difettando pertanto l’interesse ad agire in capo al garante.
Sentenza n. 4393/2026, Tribunale di Milano – sez. imprese A, G. Rel., Dott.ssa Laura Ventriglia
I fatti di causa
Due fideiussori agiscono davanti al Tribunale di Milano chiedendo la declaratoria di nullità — totale o parziale — della garanzia omnibus sottoscritta nel settembre 2011 a favore della Banca convenuta deducendo la conformità del contratto allo schema ABI del 2003, oggetto del provvedimento Banca d’Italia n. 55/2005, e la conseguente violazione dell’art. 2, co. 2, lett. a), L. 287/1990 e dell’art. 101 TFUE. Gli attori invocano altresì la decadenza del creditore ex art. 1957 c.c. e il risarcimento del danno antitrust
La questione giuridica: nullità “a valle” e riparto di competenza
Il Tribunale richiama i principi in tema di nullità delle fideiussioni “a valle” di intese anticoncorrenziali, ribadendo che la competenza della sezione specializzata in materia di imprese sussiste quando la nullità sia fatta valere in via autonoma, implicando l’accertamento dell’intesa “a monte”. Diversamente, quando la questione è sollevata in via di eccezione, essa resta incidentale.
Nel caso di specie, la contemporanea pendenza del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non determina litispendenza, ma un rapporto di continenza, con necessità di coordinamento tra i procedimenti.
La qualificazione della garanzia: contratto autonomo e non fideiussione accessoria
Passaggio centrale della decisione è la qualificazione della garanzia. Il Tribunale, valorizzando la presenza della clausola di pagamento “a prima richiesta”, ha identificato il rapporto come contratto autonomo di garanzia, escludendone la natura accessoria.
Da ciò fa discendere l’impossibilità, per i garanti, di avvalersi del provvedimento n. 55/2005 di Banca d’Italia, che aveva riguardato esclusivamente le fideiussioni di tipo omnibus, al fine di provare l’esistenza dell’intesa anticoncorrenziale dedotta.
L’onere probatorio nelle azioni stand alone
La decisione ribadisce che, nelle azioni antitrust autonome, grava sull’attore l’onere di dimostrare l’esistenza dell’intesa anticoncorrenziale e la sua incidenza sul contratto.
Nel caso concreto, tale prova non è stata raggiunta: l’istruttoria ha evidenziato l’assenza di uniformità dei modelli contrattuali prodotti dagli attori, escludendo la dimostrazione di un’intesa generalizzata tra gli istituti al momento della stipula. Ne risulta ridimensionato l’automatismo tra conformità della garanzia allo schema ABI e nullità della stessa.
Art. 1957 c.c. e interesse ad agire
Il Tribunale affronta anche la questione della decadenza ex art. 1957 c.c., evidenziando che, in ogni caso, la banca si era tempestivamente attivata mediante richiesta stragiudiziale di pagamento.
Ne consegue che, anche a voler ipotizzare una nullità parziale delle clausole, difetterebbe l’interesse ad agire degli attori, non essendosi verificata l’estinzione della garanzia.
Considerazioni conclusive
La pronuncia del Tribunale di Milano si segnala per il duplice profilo di interesse.
La pronuncia conferma l’orientamento che ribadisce la centralità dell’onere probatorio in capo ai garanti nelle azioni antitrust stand alone, con impossibilità degli stessi di avvalersi del provvedimento di Banca d’Italia.
Poi perché si inserisce nel solco dell’orientamento segnato, da ultimo, dalla giurisprudenza di legittimità, sebbene sul punto si è in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite, che riconosce alla clausola di pagamento a prima richiesta efficacia di deroga alle modalità attraverso cui l’istanza nei confronti del debitore, di cui all’ art. 1957, può essere avanzata.
05.06.2026