“La parte che, prima del giudizio, abbia tacitamente riconosciuto una scrittura privata, non può nel successivo giudizio disconoscerla, onde l’altra parte, a seguito dell’avvenuto disconoscimento, non è neppure tenuta a proporre l’istanza di verificazione”.
Tribunale di Arezzo, sentenza n. 369 del 12 giugno 2026, RG n. 1397/2024
Chi riceve una richiesta di pagamento fondata su una fideiussione non può rimanere silente per anni e contestare la sottoscrizione soltanto dopo la notifica del decreto ingiuntivo. È quanto affermato dal Tribunale di Arezzo, con sentenza n. 369 del 12 giugno 2026, resa nel giudizio RG n. 1397/2024, che ha rigettato l’opposizione proposta dal garante confermando il decreto ingiuntivo ottenuto dalla cessionaria del credito.
La decisione valorizza, in particolare, il comportamento tenuto dall’opponente prima dell’instaurazione del giudizio, ritenendo che l’inerzia serbata a fronte di una diffida chiara e puntuale possa integrare un riconoscimento tacito della scrittura privata, precludendo il successivo disconoscimento della firma.
Il silenzio prima del giudizio pesa sulla sottoscrizione
La controversia trae origine da un finanziamento chirografario, assistito da fideiussione specifica. A seguito dell’inadempimento del debitore principale, la cessionaria del credito otteneva decreto ingiuntivo nei confronti della garante, la quale proponeva opposizione disconoscendo la sottoscrizione apposta sulla garanzia.
Il Tribunale ha tuttavia ricordato che il disconoscimento di una scrittura privata presuppone che la stessa non sia stata già riconosciuta, anche soltanto in via tacita. Nel caso di specie, già nel 2013 la banca aveva notificato alla garante una diffida e messa in mora, indicando in modo chiaro il rapporto di finanziamento, la garanzia prestata e la pretesa creditoria azionata.
A fronte di tale comunicazione, la garante non aveva sollevato alcuna contestazione, né in ordine all’esistenza della fideiussione, né in ordine alla riferibilità della sottoscrizione. Secondo il Giudice, tale prolungata inerzia, mantenuta dinanzi ad una richiesta sufficientemente dettagliata, assume valore di comportamento concludente, idoneo ad integrare un riconoscimento implicito della scrittura.
Ne consegue che il successivo disconoscimento formulato soltanto in sede di opposizione a decreto ingiuntivo deve ritenersi tardivo e inammissibile, senza che la parte creditrice sia onerata di proporre istanza di verificazione.
Non basta negare la firma dopo il decreto ingiuntivo
La pronuncia si segnala perché attribuisce rilievo decisivo alla condotta extraprocessuale del garante. Il silenzio serbato prima del giudizio non viene considerato in termini astratti, ma valutato alla luce del contenuto della diffida ricevuta, la quale consentiva alla destinataria di individuare con precisione la fonte della pretesa, il titolo posto a fondamento della richiesta e l’importo dovuto.
Non ogni inerzia, dunque, può essere automaticamente qualificata come riconoscimento tacito. Tuttavia, quando la comunicazione ante causam è sufficientemente chiara, specifica e circostanziata, l’assenza di contestazioni può assumere il valore di una condotta incompatibile con il successivo disconoscimento della sottoscrizione.
Il principio ha un rilievo pratico evidente: la contestazione della firma deve essere tempestiva, soprattutto quando il garante sia stato posto nelle condizioni di comprendere, già prima del giudizio, la natura della propria esposizione debitoria.
Tempestività e specificità fanno la differenza
La sentenza ribadisce un principio di particolare importanza nel contenzioso bancario: il disconoscimento della sottoscrizione non può essere utilizzato come difesa meramente tardiva, specie laddove il garante, a fronte di precedenti intimazioni di pagamento, sia rimasto completamente inerte.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la mera negazione della firma non è quindi sufficiente quando il comportamento pregresso della parte deponga in senso contrario. Il rigetto dell’opposizione discende, in questa prospettiva, dalla valorizzazione complessiva della condotta del garante, la cui inerzia pregiudiziale ha assunto rilievo quale riconoscimento tacito della scrittura privata posta a fondamento della pretesa monitoria.
25.08.2026