Il diritto del cliente alla consegna della documentazione bancaria ai sensi dell’art. 119, comma 4, TUB incontra il limite temporale di dieci anni, correlato all’obbligo di conservazione documentale gravante sull’intermediario. Ne consegue che la banca non è tenuta a consegnare la documentazione, quando la richiesta sia formulata oltre il decennio dalla stipula o comunque oltre il periodo di conservazione rilevante. Restano, inoltre, estranei al perimetro dell’art. 119 TUB i documenti di natura assicurativa, ove riferibili a rapporti conclusi con soggetti terzi diversi dall’intermediario bancario o finanziario.
Tribunale Milano, 14 maggio 2026, n. 4007
La richiesta di consegna
La decisione trae origine da un ricorso con cui un cliente chiedeva la condanna della propria banca alla consegna di copia del contratto di finanziamento con la stessa sottoscritto e della documentazione correlata (ossia piano di ammortamento, modello SECCI, polizza assicurativa ed estratto delle rate pagate). Secondo l’attore, tale diritto discendeva dagli artt. 117, 119 e 125-bis TUB, nonché dai principi di buona fede, correttezza e solidarietà contrattuale.
La resistente, costituendosi in giudizio, eccepiva la carenza di legittimazione passiva rispetto alla documentazione assicurativa e l’infondatezza della pretesa alla luce del tempo decorso. Il Tribunale ha ritenuto infondate le domande del cliente, valorizzando il dato temporale e l’oggetto specifico della documentazione richiesta.
Il perimetro applicativo dell’art. 119 TUB
Il passaggio centrale della sentenza riguarda l’esatta delimitazione dell’obbligo di consegna documentale gravante sulla banca. Il Tribunale preliminarmente precisa che l’art. 119 TUB riguarda la documentazione inerente a operazioni bancarie e finanziarie, non anche documenti assicurativi riferibili a rapporti con soggetti terzi.
La pronuncia aderisce, quindi, al recente orientamento di legittimità richiamato in motivazione, secondo cui “Ai sensi dell’articolo 119 comma 4 TUB a titolo di adempimento dell’obbligo di prevista incontra il limite temporale previsto dalla norma in 10 anni, limite correlato al principio generale di cui all’articolo 2220 cc operando al di fuori di questo limite, il generale onere di conservazione della documentazione rappresentativa dei propri diritti, gravante in modo indifferenziato su tutte le parti; sicché qualora il cliente invochi detta norma il limite temporale cui va incontro non è quella della prescrizione generale bensì quello che costituisce il riflesso del correlativo obbligo della banca di conservare la documentazione relativa agli ultimi dieci anni di svolgimento del rapporto”. In altre parole, il diritto alla consegna non si estende indefinitamente nel tempo, ma è circoscritto agli ultimi dieci anni, alla luce del correlato obbligo di conservazione della documentazione. In questa prospettiva, il cliente non può utilizzare l’art. 119 TUB per ottenere documenti che la banca non è più tenuta a conservare.
Poiché nel caso di specie erano decorsi più di dieci anni dall’estinzione del rapporto, la domanda attorea è stata integralmente rigettata.
Conclusioni
L’art. 119 TUB non può essere invocato come strumento generalizzato di recupero documentale senza limitazioni temporali ed oggettive. La pronuncia si inserisce, dunque, nel solco di un orientamento volto a bilanciare l’esigenza di tutela informativa del cliente con la certezza dei rapporti giuridici e con la sostenibilità degli obblighi documentali gravanti sugli intermediari. Il diritto di accesso alla documentazione bancaria conserva piena centralità, ma deve essere esercitato entro confini coerenti con la funzione della norma e con gli obblighi di conservazione previsti dall’ordinamento.
05.10.2026