Per chi deve rispondere delle vecchie passività delle banche venete, la Cassazione indica una direzione precisa. Il Primo Presidente ha respinto la richiesta di rimettere la questione alle Sezioni Unite: il contrasto tra Prima e Terza Sezione è ormai superato, a favore della Prima. Per Intesa Sanpaolo è una conferma importante, soprattutto nelle cause riguardanti rapporti bancari estinti prima del 26 giugno 2017.
Cassazione civ., Primo Presidente, provvedimento del 26 ottobre 2026 (depositato il 27 ottobre 2026), R.G. n. 11736/2024
Il caso: chi risponde delle restituzioni?
Un cliente ha impugnato contratti bancari originariamente stipulati con Banca Popolare di Vicenza, chiedendo la restituzione di somme direttamente a Intesa Sanpaolo. Dopo la decisione del Tribunale di Treviso, la Corte d’appello di Venezia ha respinto il gravame incidentale della cessionaria, confermandone la responsabilità. La banca ha proposto ricorso per cassazione; la controparte ha chiesto l’intervento delle Sezioni Unite, denunciando indirizzi divergenti.
Il «contenzioso escluso»
Il d.l. n. 99/2017, convertito nella l. n. 121/2017, consente la cessione selettiva delle attività e passività delle due banche in liquidazione coatta amministrativa. L’art. 3 stabilisce esclusioni inderogabili; il perimetro concreto del trasferimento, però, dipende dal contratto del 26 giugno 2017, come evidenziato anche dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 225/2022.
Cassazione civ., Sez. I, 5 giugno 2025, n. 15083, ha escluso il subentro della cessionaria nelle liti pendenti relative a rapporti bancari già estinti: esse rientrano nel «contenzioso escluso», non in quello trasferito. Il principio è stato ribadito da Cassazione civ., Sez. I, 12 giugno 2025, n. 15670, e dalle successive nn. 12776 e 22411/2026. Sul distinto versante delle pretese degli investitori si collocano le pronunce nn. 35820/2023 e 15678/2025.
Un contrasto ormai superato
La Terza Sezione aveva accolto una lettura più ampia: Cassazione civ., Sez. III, 21 giugno 2023, n. 17834, e 4 febbraio 2025, n. 2785, riguardavano titoli esecutivi azionati contro la cessionaria; Cassazione civ., Sez. III, 7 giugno 2025, n. 15238, un credito risarcitorio per l’illecito di dipendenti, già dedotto in giudizio prima della cessione. Fattispecie diverse dalle domande restitutorie su rapporti estinti.
Il Primo Presidente osserva che la Prima Sezione ha già esaminato quei precedenti, giudicandone meno persuasivi gli argomenti alla luce del contratto e della sentenza costituzionale n. 225/2022. Le decisioni più recenti ne hanno rafforzato l’indirizzo: il contrasto è «diacronico», cioè superato. Inoltre, la competenza tabellare sui contratti bancari spetta alla Prima Sezione. Di qui il rigetto dell’istanza.
Considerazioni conclusive
Per Intesa Sanpaolo, il difetto di titolarità passiva nelle controversie su rapporti estinti prima del 26 giugno 2017 trova così un sostegno giurisprudenziale particolarmente autorevole. Occorre comunque verificare, caso per caso, che la pretesa rientri nel perimetro escluso dalla cessione. Il rigetto non equivale a una decisione delle Sezioni Unite, né definisce il ricorso: il fascicolo torna alla Prima Sezione, salva diversa valutazione del Collegio. Ma l’indicazione del Primo Presidente ha, sul piano pratico, una forza nomofilattica difficile da ignorare.
23.10.2026

