12.06.2026 Icon

Arricchimento e pagamenti esecutivi: i limiti dell’art. 2041 c.c.

Nell’ipotesi in cui il terzo pignorato esegua un pagamento in forza di un’ordinanza di assegnazione poi rivelatasi erronea, non è esperibile l’azione di arricchimento senza causa ove lo spostamento patrimoniale trovi giustificazione nell’efficacia di provvedimenti giurisdizionali non tempestivamente impugnati e nell’intreccio di distinti rapporti obbligatori. Deve escludersi, in tal caso, sia la configurabilità di un arricchimento diretto, sia la mancanza di una “giusta causa” ai sensi dell’art. 2041 c.c., trattandosi di rimedio residuale non surrogabile ai mezzi tipici di tutela.

Cassazione civile, sez. III, 3 giugno 2026, n. 17589

I fatti di causa

Una terza pignorata dichiarava, ai sensi dell’art. 547 c.p.c., di essere debitrice non della società esecutata ma dei suoi soci in proprio; ciononostante, veniva emessa nei suoi confronti ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c., cui seguiva il pagamento a favore del creditore procedente.

Successivamente, il locatore, quale effettivo creditore, otteneva un decreto ingiuntivo per i medesimi canoni; in tale sede veniva esclusa l’efficacia liberatoria del pagamento eseguito in sede esecutiva, in quanto effettuato a soggetto diverso dal creditore sostanziale.

A fronte del duplice esborso, la terza pignorata agiva nei confronti della società esecutata ex art. 2041 c.c., deducendo l’arricchimento conseguente alla liberazione del debito.

La questione giuridica: ambito e limiti dell’azione di arricchimento

La controversia concerne i limiti applicativi dell’azione generale di arricchimento, con riguardo sia alla configurabilità dell’arricchimento in presenza di più rapporti giuridici, sia alla rilevanza dei provvedimenti giudiziali non impugnati quali fattori idonei a giustificare lo spostamento patrimoniale.

La Corte è chiamata a stabilire se il pagamento eseguito in esecuzione di un’ordinanza di assegnazione, ancorché erronea, sia privo di causa e quindi recuperabile tramite l’azione ex art. 2041 c.c.

Il carattere indiretto dell’arricchimento

La Cassazione esclude la configurabilità di un arricchimento diretto, rilevando come la fattispecie si inserisca in una pluralità di rapporti autonomi — tra terzo pignorato e creditore procedente, tra terzo pignorato e locatore e tra società esecutata e soci — dai quali deriva lo squilibrio patrimoniale.

Il vantaggio della società esecutata è pertanto solo mediato, quale effetto riflesso della combinazione di tali rapporti. Ne consegue la qualificazione dell’operazione in termini di arricchimento indiretto, con conseguente inammissibilità dell’azione ex art. 2041 c.c. nei rapporti tra privati.

La nozione di “giusta causa” e il ruolo dei provvedimenti non impugnati

Il profilo decisivo è rappresentato dalla sussistenza di una “giusta causa” dello spostamento patrimoniale.

La Corte ribadisce che tale requisito difetta soltanto quando l’arricchimento si verifichi in assenza di qualsiasi regolazione giuridica. Al contrario, esso sussiste quando lo spostamento costituisca effetto di un rapporto giuridico o di una vicenda disciplinata dall’ordinamento.

Nel caso di specie, la giustificazione è individuata nell’ordinanza di assegnazione non opposta ex art. 617 c.p.c. e nell’esito del giudizio monitorio favorevole al locatore. Anche a fronte di un provvedimento potenzialmente erroneo, la mancata attivazione dei rimedi impugnatori ne consolida gli effetti, rendendo giuridicamente giustificato il pagamento eseguito.

La residualità dell’azione ex art. 2041 c.c.

La decisione conferma la natura sussidiaria dell’azione di arricchimento, che non può operare quando lo spostamento patrimoniale sia riconducibile a un assetto normativo già definito.

Essa risulta preclusa laddove il pregiudizio derivi dalla mancata o inefficace attivazione degli strumenti di tutela previsti dall’ordinamento, non potendo essere utilizzata per recuperare conseguenze negative di scelte processuali non tempestive o non efficaci.

Nel caso in esame, il depauperamento non è imputabile a una lacuna dell’ordinamento, ma al consolidarsi degli effetti dei provvedimenti giudiziali intervenuti.

Considerazioni conclusive

La pronuncia si colloca nel solco di un orientamento rigoroso che valorizza la funzione residuale dell’art. 2041 c.c., escludendone l’applicazione quando lo spostamento patrimoniale sia comunque sorretto da una causa giuridica.

Particolarmente significativa è l’affermazione secondo cui anche un provvedimento giurisdizionale potenzialmente erroneo può integrare una valida giustificazione dello spostamento, ove non tempestivamente impugnato.

Sul piano applicativo, la decisione assume rilievo in tutte le ipotesi di pagamenti eseguiti in sede esecutiva, ribadendo che l’azione di arricchimento non può operare quale rimedio sostitutivo rispetto ai mezzi impugnatori e alle tutele tipiche predisposte dall’ordinamento.

Autore Maura Carpentieri

Associate

Milano

m.carpentieri@lascalaw.com

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