Con due recenti pronunce la Suprema Corte di Cassazione, mutando il proprio precedente orientamento, ha sancito un nuovo principio di diritto in tema di adeguamento delle clausole anatocistiche previste nei contratti di conto corrente, in corso alla data di entrata in vigore della Delibera CICR del 09.02.2000.
In particolare, la Cassazione ha stabilito che ai fini di verificare se sia stato effettuato un valido adeguamento delle condizioni contrattuali alla citata Delibera, occorre operare un raffronto solo tra le nuove e le vecchie condizioni del contratto e non tra le nuove condizioni e quelle anteriori “epurate” da ogni forma di capitalizzazione.
Il principale motivo di impugnazione ha riguardato la lamentata violazione e falsa applicazione degli artt. 120 TUB e 7 della Delibera del CICR, per avere la Corte di appello territoriale dichiarato la natura migliorativa della capitalizzazione trimestrale degli interessi introdotta dalla Delibera CICR rispetto alla clausola anatocistica precedentemente applicata.
La Prima Sezione ha dapprima ricordato che le clausole anatocistiche stipulate prima della Delibera sono nulle perché stipulate in violazione dell’art. 1283 c.c. ed in quanto basate su un uso negoziale anziché su un uso normativo (come stabilito dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 21095/2004). Pertanto, il giudice chiamato a risolvere la controversia, dichiarata la nullità della predetta clausola per contrasto con il divieto di anatocismo, è tenuto – alla luce della richiamata statuizione – a calcolare gli interessi a debito del correntista senza operare alcuna capitalizzazione.
Tuttavia, a parere della Suprema Corte, ciò non toglie che per il periodo successivo possa trovare applicazione la regola di eguale periodicità stabilita dalla delibera del CICR in attuazione dell’art. 120 del TUB, alla condizione che vi sia stato l’adeguamento dei contratti anteriormente stipulati alle previsioni della Delibera stessa entro il 30.06.2000, senza peggioramento delle pattuizioni precedentemente applicate.
In entrambi i casi, già le Corti territoriali d’appello – nelle impugnate sentenze – avevano affermato che detta circostanza si era verificata.
La critica dei ricorrenti, incentrata sul rilievo che le nuove condizioni applicate dalla banca si sarebbero dovute considerare peggiorative in quanto da riferire alla mancanza totale di capitalizzazione, come esito della nullità della clausola originaria, non è stata condivisa.
Infatti, la Delibera CICR, perché si possa parlare un valido adeguamento delle condizioni contrattuali, richiede che “le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate”, con ciò implicando una valutazione relazionale tra le nuove e le vecchie condizioni del contratto, ma non anche invece – come ritenuto dai ricorrenti – tra le nuove condizioni e quelle anteriori epurate da ogni forma di capitalizzazione.
Diversamente, secondo la Corte, la stessa previsione di una possibilità di adeguamento sarebbe priva di senso logico, visto che, rispetto a un effetto di nullità del tipo di quello sopra considerato (incentrato sul correttivo del calcolo degli interessi a debito senza alcuna capitalizzazione) mai si potrebbe discorrere di prassi anatocistica non peggiorativa.
Pertanto, le doglianze proposte non sono state ritenute meritevoli di accoglimento alla luce del principio secondo il quale, per il periodo successivo alla Delibera, può trovare applicazione la regola di eguale periodicità stabilita dalla Delibera del CICR in attuazione dell’art. 120 del T.u.b. (testo pro tempore), alla condizione che vi sia stato l’adeguamento dei contratti anteriormente stipulati alle previsioni della DSelibera stessa entro il 30.06.2000, senza peggioramento delle pattuizioni precedentemente applicate.
E’ stata, dunque, esclusa la fondatezza della tesi per cui il passaggio da un regime legale di assenza di anatocismo ad un regime con capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori determini sempre, necessariamente, un peggioramento delle condizioni applicate al correntista con conseguente obbligo di adeguamento delle clausole di capitalizzazione con un nuovo accordo scritto fra banca e correntista.