Con una recente pronuncia il Tribunale di Firenze ha ribadito l’orientamento secondo cui l’eccezione relativa alla violazione della disciplina dettata dagli artt. 124 bis e 120 udencies del T.U.B., circa la corretta valutazione del merito creditizio da parte della Banca, può essere invocata nelle sole ipotesi di credito destinato ai consumatori, purché concesso successivamente all’entrata in vigore del D.lgs.n. 141/2010 e D.lgs.n. 72/2016 e purché l’eccezione sia debitamente provata.
La vicenda trae origine da un giudizio di opposizione all’esecuzione promosso da parte di una società debitrice avverso la procedura esecutiva immobiliare incardinata nei propri confronti.
Parte opponente chiedeva la sospensione della provvisoria esecutività del titolo azionato dal creditore sulla base di asseriti vizi contrattuali, tra i quali la nullità/invalidità/illegittimità del contratto di mutuo per omessa valutazione da parte della Banca del merito creditizio e per violazione del criterio del prestito responsabile di cui alla Direttiva 2008/48/CE (art. 124 bis TUB) ed al D. Lgs. 72/16 (di attuazione della Direttiva 2014/17/UE) – art. 120 undecies TUB.
In particolare, parte opponente, ritenendo l’operato della banca qualificabile come abuso del diritto, chiedeva al giudice di rideterminare l’effettivo credito dalla stessa vantato e la condanna dell’Istituto mutuante al risarcimento del danno nella misura ritenuta equa e di giustizia.
Il giudice, ha rilevato in prima battuta l’infondatezza dell’avversa domanda, atteso che le disposizioni normative citate dall’opponente, introdotte rispettivamente con D.lgs.n. 141/2010 e con D.lgs.n. 72/2016, ossia in epoca successiva alla stipula del contratto di mutuo azionato, non erano come tali applicabili al caso di specie.
Il giudicante, inoltre, ha ritenuto la richiamata disciplina applicabile nelle ipotesi di solo credito destinato ai consumatori, mentre il mutuo dedotto in giudizio era stato stipulato con una società di persone.
Quanto poi alle conseguenze della eventuale violazione, da parte del finanziatore, dell’obbligo di valutare il merito creditizio nell’erogazione del credito al consumatore, il Giudice – richiamati i principi affermati dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 26724/2007 circa la violazione dei doveri d’informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi d’investimento finanziario – ha affermato che “In nessun caso, in difetto di previsione normativa in tal senso, la violazione dei suaccennati doveri di comportamento può però determinare la nullità del contratto d’intermediazione, o dei singoli atti negoziali conseguenti, a norma dell’art. 1418, 1° comma, c.c.”
Inoltre, il Giudice di prime cure, richiamando anche i principi espressi dalla sentenza della Corte di Cassazione civile a Sezioni Unite del 28 marzo 2006, n. 7030, ha condiviso l’orientamento secondo cui, con riferimento alla “finanziabilità del mutuatario”, la nozione di “abusiva concessione di credito” è stata elaborata dalla giurisprudenza per indicare la concessione di credito ad un imprenditore in stato di dissesto, tale da consentire allo stesso di continuare ad operare sul mercato e di ritardare la propria dichiarazione di fallimento ovvero l’apertura di altra procedura di regolazione del dissesto.
Ciò che rileva ai fini della condotta abusiva, pertanto, è la sicura insolvenza della parte debole del rapporto, con conseguente illecito civile risarcibile in presenza dei presupposti di cui all’art. 2043 c.c..
Dunque, la responsabilità della Banca per concessione abusiva del credito non si configurerebbe come un’ipotesi di responsabilità verso il soggetto che ha chiesto ed ottenuto un finanziamento, pur non avendone i requisiti ma, semmai, come ipotesi di responsabilità verso i terzi creditori del soggetto finanziato, per aver suscitato nel mercato un’errata percezione della realtà finanziaria ed economica del medesimo, con la conseguenza di indurre i terzi a contrattare o a continuare a contrattare, con chi già verte in condizioni di difficoltà economica.
A parere del giudicante, infine, indipendentemente dalla qualificazione della domanda proposta, la stessa risultava del tutto sprovvista di prova, non avendo l’opponente provveduto a dedurre o dimostrare la circostanza che il soggetto mutuatario non fosse, a priori, in grado di garantire il rispetto del piano di ammortamento pattuito.
Pertanto, nel caso di specie, rilevata la mancata qualifica di consumatore dell’opponente e la non operatività della disciplina di cui al D.lgs. 141/2010 e D.lgs. n. 72/2016, il Tribunale fiorentino ha escluso qualsiasi ipotesi di nullità/invalidità/illegittimità del mutuo oggetto di causa e negato la tutela risarcitoria chiesta dalla Società mutuataria.