09.12.2022 Icon

A dimostrar l’usura comincia tu!

Nel corso di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo seguito dal nostro studio, pendente dinanzi al Tribunale di Trani, il Giudice ha avuto occasione di ribadire un importante principio in tema di onere della prova posto in capo alle parti.

In particolare, la parte opponente insisteva affinché venisse ammessa una Consulenza Tecnica d’Ufficio di natura contabile al fine di poter ottenere la dimostrazione delle proprie eccezioni in punto di asserita usurarietà del rapporto azionato.

Tuttavia, come osservato dal magistrato, tale richiesta era stata presentata in maniera totalmente generica e senza l’allegazione di alcun riscontro probatorio di parte dal quale poter ricavare una valida ragione per poter disporre l’accertamento tecnico.

Questa la dichiarazione fornita dal Giudice: “Rilevato che in punto di usura, viene omesso ogni specifico riferimento alla condizione contrattuale ritenuta illegittima, né viene indicata la misura del tasso soglia asseritamente superato. L’usura oggettiva è dedotta in termini generici, essendosi l’opponente limitato ad affermarla, senza supportare la doglianza con l’illustrazione di elementi concreti inerenti alla specifica fattispecie contrattuale dedotta in giudizio costituendo ius receptum il principio secondo cui chi eccepisce la nullità delle clausole inerenti il computo degli interessi (per il difetto di anatocismo e difetto di forma scritta della pattuizione degli interessi legali) assume l’onere di dimostrare se ed in che misura tali interessi indebiti siano stati computati. Né l’onere probatorio può ritenersi assolto sulla base della sola prova documentale consistente nella pattuizione contrattuale nulla, posto che l’obbligazione restitutoria dell’istituto di credito sorge solo per effetto della concreta applicazione di interessi non dovuti e previa dimostrazione del loro ammontare (cfr., Cass. SS. UU., 29/04/2009, n. 9941)”.

Pertanto, “rilevato che la CTU non possa e non debba servire ad eludere l’onere probatorio su ciascuna parte incombente”, l’istanza di parte opponente è stata rigettata e il giudizio è stato rinviato per la precisazione delle conclusioni.

Autore Cesare Giannetti

Associate

Milano

c.giannetti@lascalaw.com

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