22.10.2024 Icon

Vishing: se l’operazione è disposta dal cliente di chi è la responsabilità?

Il D. lgs. n. 11/2010, laddove, all’art. 11, individua la responsabilità del prestatore di servizi di pagamento, circoscrive l’ambito di operatività della norma ai casi di operazioni non autorizzate.

Infatti, quando un’operazione sia eseguita per intero dal pagatore, attraverso l’inserimento della disposizione di pagamento e di tutti i fattori di autenticazione, questa deve considerarsi autorizzata e, dunque, non assoggettata alla disciplina di cui alla direttiva 2015/2366 (“PSD2”) e al D. Lgs. 11/2010.

Il caso sottoposto all’esame dell’ABF riguarda la contestazione relativa ad un bonifico disposto autonomamente dalla ricorrente, su invito di terzi ignoti. Questi contattavano la ricorrente da un numero telefonico apparentemente riferibile all’intermediario, per informarla che era risultato un tentativo di operazioni disposte dall’estero sul proprio conto, chiedendo conferma delle stesse. La ricorrente immediatamente riferiva di disconoscere le operazioni e, pertanto, i terzi ignoti fornivano le coordinate bancarie, asseritamente relative al nuovo conto corrente aperto a nome della ricorrente, chiedendo che la stessa “spostasse” il saldo del conto su tali nuove coordinate, al fine neutralizzare i riferiti tentativi disposti dall’estero. Pertanto, la ricorrente disponeva il bonifico dal proprio conto corrente a quello di cui alle coordinate fornite da terzi ignoti.

La ricorrente, avvedutasi della truffa ai suoi danni, tenuto conto che le coordinate bancarie indicate dai truffatori non erano riferibili a conto corrente aperto a suo nome, contestava l’affidabilità dei sistemi di registrazione e apertura del conto nonché la sicurezza dei metodi di contatto dei clienti da parte della banca, chiedendo, dunque, che l’intermediario fosse condannato a restituire l’importo sottratto.

Il Collegio rilevava che nel caso di specie, le dinamiche della vicenda, come descritte dalla ricorrente, inducevano a ritenere provato un contegno gravemente colposo della stessa, la quale riferiva di aver ricevuto una telefonata dal numero verde dell’intermediario che, notoriamente, è abilitato alla sola ricezione delle chiamate in entrata e non in uscita.

In ogni caso, l’ABF rilevava come l’operazione disconosciuta era da considerare autorizzata, tenuto conto che la ricorrente l’aveva eseguita personalmente ancorché su IBAN fornito da ignoti truffatori.

Infatti, per consolidata giurisprudenza dell’ABF, quando un’operazione è effettuata per intero dal pagatore, come, ad esempio, quella eseguita seguendo le indicazioni del frodatore, senza la consapevolezza di disporre una transazione (c.d. operazioni “sotto dettatura”), la stessa è da considerarsi autorizzata e, pertanto, non è assoggettata alla disciplina delle operazioni non autorizzate di cui alla direttiva 2015/2366 e al D. Lgs. n. 11/2010.

Alla luce delle argomentazioni sopra descritte, dunque, il Collegio respingeva il ricorso.

Autore Eva Billò

Associate

Milano

e.billo@lascalaw.com

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