23.02.2026 Icon

Recesso dell’intermediario dal rapporto di conto corrente: legittimo senza necessità di esplicitare le ragioni che lo hanno determinato

L’art. 1855 c.c., in tema di operazioni regolate in conto corrente a tempo indeterminato, stabilisce che ciascuna delle parti può recedere dal contratto, dandone preavviso nel termine stabilito dagli usi o, in mancanza, entro quindici giorni.

ABF, Collegio di Roma, Decisione n. 8978 del 14 ottobre 2025

Secondo l’orientamento dell’Arbitro Bancario e Finanziario, il recesso dal contratto a tempo indeterminato non deve essere giustificato, in quanto l’obbligo di motivazione sarebbe incompatibile con la natura del recesso ad nutum, la cui legittimità non può essere subordinata alla comunicazione delle relative ragioni al cliente (cfr., Collegio di Milano n. 7594/2022; Collegio di Roma n. 6164/2022).

Il caso sottoposto all’esame dell’ABF riguarda la contestazione in ordine alla ritenuta illegittimità del recesso esercitato dalla banca in relazione al rapporto di conto corrente intrattenuto con il ricorrente per svariati decenni. In particolare, il ricorrente chiedeva all’Arbitro di accertare l’illegittimità del recesso e di applicare alla banca una sanzione, lamentando un danno, quantificato in euro 200.000,00, del quale chiedeva il risarcimento.

La Banca resistente, nelle proprie controdeduzioni, aveva precisato che aveva invitato più volte il ricorrente a recarsi in filiale per adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela, portando con sé copia della documentazione reddituale. Presso la filiale, poi, la Banca precisava al Cliente che la domanda era tesa all’assolvimento degli obblighi imposti agli intermediari ai sensi del d.lgs. n. 231/2007 e propedeutica al mantenimento del rapporto.

Nonostante i reiterati solleciti, tuttavia, il Cliente non aveva soddisfatto le richieste della Banca così che, quest’ultima aveva receduto dal rapporto.

Il Collegio, constatando che la controversia afferiva all’esercizio del recesso ad nutum da parte dell’Intermediario, lo ha ritenuto legittimo, proprio in forza di quell’orientamento che esclude l’obbligo di motivazione nel caso di recesso dal rapporto a tempo indeterminato, essendo questo incompatibile con la natura di tale forma di recesso.

Il Collegio, poi, valutava il comportamento dell’Intermediario sulla base dei principi di buona fede e correttezza, che connotano l’esecuzione dei contratti.

Nel caso di specie, lo stesso osservava che il contegno assunto dalla Banca non era censurabile, posto che – dallo scambio di corrispondenza prodotto nel procedimento – emergeva come la Banca aveva sempre dato riscontro alle istanze di chiarimenti del Cliente, finanche inviando alcuni passi della normativa di riferimento cui la Banca ancorava le proprie richieste documentali ai fini dell’adempimento degli obblighi in materia di adeguata verifica della clientela.

Alla luce delle argomentazioni sopra descritte, dunque, il Collegio respingeva il ricorso.

Autore Eva Billò

Senior Associate

Milano

e.billo@lascalaw.com

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