26.03.2025 Icon

Flash News: Estensione della competenza dell’ABF nei confronti dei gestori di crediti in sofferenza

La pubblicazione rappresenta la coda di un intervento volto a recepire la direttiva (UE) 2021/2167 (Secondary Market Directive, SMD) del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021, relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti e che modifica le direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE.

In particolare, le modifiche danno attuazione all’articolo 3, comma 8, del Decreto legislativo 30 luglio 2024, n. 116, che nel recepire la citata direttiva stabilisce che ai gestori di crediti in sofferenza autorizzati ai sensi dell’articolo 114.6 del Testo Unico Bancario (TUB) e ai gestori di crediti dell’Unione europea operanti nel territorio della Repubblica ai sensi dell’articolo 114.9 del TUB si applicano le disposizioni contenute nella deliberazione del CICR del 29 luglio 2008, n. 275, e successive modifiche, recante la disciplina dei sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela ai sensi dell’articolo 128 -bis del TUB.

Si tratta di interventi che modificano soprattutto la sezione I, paragrafi 2 e 3, e la sezione II e sono finalizzati ad includere anche i gestori di crediti in sofferenza tra gli intermediari tenuti ad aderire all’Arbitro Bancario Finanziario.

Rimangono ferme, in ogni caso, le condizioni e i termini per l’esercizio dell’attività di gestione di crediti in sofferenza previste dall’articolo 3 del Decreto legislativo 30 luglio 2024, n. 116 e, in particolare, quanto previsto al comma 5, secondo cui “Non costituisce attività di gestione di crediti in sofferenza ai sensi del capo II del titolo V del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, l’attività di recupero stragiudiziale di crediti in sofferenza esercitata, sulla base di un accordo di esternalizzazione di funzioni aziendali, da soggetti titolari della licenza per l’attività di recupero stragiudiziale di crediti ai sensi dell’articolo 115 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, per conto di gestori, come definiti all’articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, banche e intermediari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, anche ai sensi dell’articolo 2, comma 6, della legge 30 aprile 1999, n. 130, nonché di gestori di crediti in sofferenza autorizzati ai sensi dell’articolo 114.6 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come introdotto dal presente decreto”.

Autore Francesco Concio

Partner

Milano

f.concio@lascalaw.com

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