26.08.2024 Icon

Assegno falsificato: quando è da escludersi la responsabilità dell’intermediario

Il ricorrente adiva l’Arbitro Bancario e Finanziario, lamentando una responsabilità della banca con la quale intratteneva un rapporto di conto corrente decennale, in quanto il cassiere avrebbe garantito la veridicità di un assegno circolare consegnatoli da terzi e poi rivelatosi contraffatto, anziché suggerirgli di accertarne la validità presso l’istituto emittente.

Questo avrebbe determinato un danno, perché a fronte della rassicurazione ricevuta, il ricorrente provvedeva a vendere la propria automobile.

Prima di tutto, l’Abf ricorda che il Collegio di Coordinamento con decisione n. 20978/2020 ha affermato che l’intermediario, richiesto dal prenditore della conferma di bene emissione dell’assegno mediante contatto telefonico con la filiale dell’intermediario emittente, può legittimamente decidere di negare la propria assistenza al cliente, senza incorrere in responsabilità ovvero può anche fornire tale assistenza senza incorrere in responsabilità, purché dichiari contestualmente al cliente che non intende assumerla in alcun modo, non potendo fornire assicurazioni di sorta sul buon fine della operazione.

Nel caso di specie, il resistente negava di aver reso conferma circa il bene emissione dell’assegno, avendo anzi informato il correntista dell’impossibilità di procedere a tale verifica. Di contro, il cliente non provava in alcun modo, né l’effettivo rilascio del bene emissione da parte della Banca, né la reale consegna al terzo truffatore della propria autovettura.

Invece, dai documenti in atti, emergeva che – in modo imprudente – il ricorrente aveva prima trasferito la proprietà del veicolo e solo dopo negoziato l’assegno ricevuto quale pagamento del prezzo.

Pertanto, l’Abf, stante l’assenza di prova in relazione ai fatti dedotti dal correntista e, anzi, avendo rilevato che l’intermediario non aveva fornito alcuna rassicurazione circa la genuinità dell’assegno, ha rigettato integralmente il ricorso.

Infatti, “Nel caso in esame, non può, quindi, ravvisarsi quel legittimo affidamento del ricorrente circa la genuinità dell’assegno, ingenerato dalle verifiche effettuate dall’intermediario, che, a seconda delle circostanze, può giustificare una responsabilità (concorrente ed esclusiva) dello stesso intermediario.

Ne consegue che il danno lamentato dal ricorrente è riconducibile unicamente alla condotta tenuta dallo stesso ricorrente”.

Autore Simona Daminelli

Partner

Milano

s.daminelli@lascalaw.com

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