Con la pronuncia n. 2274 del 21 febbraio 2024, il Collegio di Milano dell’ABF è stato chiamato a pronunciarsi su una controversia relativa alla richiesta di copia di documentazione bancaria ex art. 119, comma 4, TUB, inoltrata a un Istituto di Credito da parte del figlio della de cuius – titolare del rapporto cui si riferiva la suddetta documentazione – al quale la successione testamentaria aveva riservato un legato di specie avente ad oggetto diritti immobiliari.
L’Intermediario, ricevuta l’istanza, aveva negato la legittimazione attiva del ricorrente ad ottenere i documenti attinenti al conto corrente intestato alla defunta madre, poiché non qualificabile come “erede”. La de cuius, infatti, con testamento pubblico, aveva nominato erede universale il germano del richiedente e aveva attribuito a quest’ultimo unicamente un legato di immobile.
Nelle controdeduzioni depositate in sede di ricorso presso l’ABF, la Banca rilevava che l’interesse del ricorrente era limitato all’immobile oggetto del legato a meno che questi, rinunciandovi, decidesse di far valere la legittima instaurando un’azione di riduzione volta a farne riconoscere l’eventuale lesione in sede giudiziaria.
Dal suo canto, il ricorrente richiamava l’art. 460 c.c. in tema di poteri del chiamato all’eredità prima dell’accettazione, rilevando di essere erede legittimo.
Il Collegio, nel dirimere la controversia, ha focalizzato l’attenzione sul tenore del quarto comma dell’art. 119 del D.Lgs. n. 385/1993, che attribuisce la legittimità ad ottenere la copia dei documenti bancari, oltre che al titolare del rapporto, a «colui che gli succede a qualunque titolo».
Richiamando la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. 11 maggio 2017, n. 11554), l’Arbitro ha ribadito l’importanza nodale della predetta disposizione quale strumento di tutela riconosciuto dalla normativa di trasparenza bancaria ai soggetti che si trovino ad intrattenere rapporti con gli Intermediari. Altresì, rifacendosi a precedenti decisioni ABF (Coll. di Coordinamento, decisione n. 15404/2021), il Collegio ha confermato di prediligere un’interpretazione in senso ampio della norma de qua ricomprendendo, tra i legittimati attivi, non solo l’erede, ma anche il chiamato all’eredità o, comunque, chi possa dimostrare di vantare un’aspettativa qualificata iure hereditario.
L’Arbitro, pertanto, ha ritenuto che, nel caso di specie, sussistesse in capo al ricorrente una tale aspettativa, essendo questo, prima ancora che legatario, erede legittimo – seppur pretermesso – della defunta madre e, in quanto tale, titolare del diritto riconosciutogli ex art. 551 c.c. di rinunciare al legato e di chiedere la legittima.
Ne consegue, dunque, che presupposto all’esercizio di siffatto potere è la possibilità per il ricorrente di essere messo nelle condizioni di conoscere la consistenza del relictum lasciato dalla de cuius e di poter quantificare la legittima di sua spettanza.
In definitiva, il Collegio, con la decisione in esame, ha ravvisato la sussistenza in capo al ricorrente di un concreto interesse ad ottenere, ai sensi del quarto comma dell’art. 119 TUB, la documentazione bancaria, ritendendola prodromica all’eventuale esercizio delle proprie prerogative ereditarie.