Con la decisione in commento, l’Arbitro per le controversie finanziarie si è pronunciato sul tema del non corretto adempimento da parte dell’Intermediario degli obblighi inerenti alla prestazione di un servizio di investimento, in particolare sotto il profilo dell’omessa informativa in fase di investimento circa le caratteristiche e i rischi insiti nello strumento finanziario e, successivamente, in ordine all’andamento dello stesso, nonché della mancata rilevazione del carattere non appropriato dell’investimento.
Nella controversia in esame, il Ricorrente lamentava di aver acquistato, tra il 2016 e il 2017, tramite l’Intermediario convenuto, obbligazioni “Venezuela 27 9,25%” per un importo di € 159.729,03, impartendo l’ordine mediante la piattaforma on line.
A fronte di tale ingente investimento, il Ricorrente evidenziava di aver percepito esclusivamente una cedola di € 12.210,07, nel marzo 2017.
Ebbene, il Ricorrente contesta all’Intermediario:
– l’omessa informativa preventiva in merito all’elevata rischiosità dell’investimento, anche in considerazione delle vicende economiche e politiche dell’emittente e dell’andamento del rating del titolo medesimo, con la conseguente possibilità di default;
– la mancata rilevazione dell’inappropriatezza dell’investimento in questione rispetto alle risposte da egli rese in sede di compilazione del questionario di profilatura, tenuto conto che il Ricorrente ha finito con l’impiegare l’intero capitale disponibile per l’acquisto di un titolo speculativo ad altissimo rischio;
– l’omessa informativa anche successiva circa l’andamento dello strumento finanziario, nonché relativamente a possibili accordi di ristrutturazione del debito da parte dello Stato sovrano emittente;
– la mancata trasmissione, da parte dell’Intermediario, della copia dell’ordine e/o degli ordini effettuati, nonostante le diverse richieste in tal senso avanzate.
Ciò posto, il Ricorrente concludeva chiedendo la risoluzione per inadempimento dell’Intermediario dell’ordine/degli ordini di acquisto contestati e, in via subordinata, di dichiarare l’Intermediario tenuto a corrispondere al Ricorrente, a titolo di risarcimento del danno la somma investita, detratto l’importo percepito a titolo di cedola.
Costituitosi l’Intermediario evidenziava la strumentalità dell’azione proposta, trattandosi di un cliente con una elevata esperienza in materia di investimenti e soprattutto in obbligazioni dello stesso emittente (“VENEZ-23AG22 12,75%”), avendole già acquistate e vendute in precedenza.
Quanto agli obblighi informativi preventivi, l’Intermediario rappresentava che tutti i rischi specifici dei diversi strumenti e prodotti finanziari negoziabili risultavano dettagliatamente illustrati nei documenti informativi consegnati al Ricorrente e/o messi a sua disposizione, da ultimo in occasione delle novità introdotte dalla disciplina Mifid II.
Con specifico riguardo all’operatività qui contestata, il Resistente rappresentava di aver fornito al Ricorrente, in via preventiva, tutte le necessarie informazioni direttamente nella schermata in cui era posizionato il tasto dedicato all’inserimento degli ordini, ove tra, l’altro, era presente la riproduzione dell’andamento del titolo, dei volumi scambiati e l’indicazione del rating attribuito allo strumento, oltre ad una sezione (“Grafico”) accedendo alla quale si ricevevano informazioni sull’andamento storico del titolo.
Quanto alle doglianze relative alla circostanza che il rapporto fosse cointestato, il Resistente affermava che fermo restando che il rapporto in questione era a firme disgiunte, nel caso di specie, trattandosi di ordini impartiti nell’ambito del servizio di esecuzione di ordini e tenuto conto che le operazioni de quibus erano risultate appropriate, nessuna segnalazione era dovuta.
Con riferimento, poi, all’asserita omessa informativa successiva, il Resistente rappresentava che avendo prestato nel caso di specie unicamente il servizio di esecuzione di ordini, non aveva alcun obbligo in tal senso.
In ogni caso, l’Intermediario riteneva interrotto il nesso di causalità tra il danno lamentato ed eventuali inadempimenti rilevati in relazione al suo operato, tenuto conto che il cliente aveva già investito su titoli del medesimo emittente e con le medesime caratteristiche.
Sulla base delle evidenze in atti, il Collegio, pur non ritenendo totalmente esente da censure la condotta dell’Intermediario relativamente ai profili informativi preventivi, non ha accolto le domande del Ricorrente a fronte della sua spiccata propensione verso investimenti caratterizzati da un elevato livello di rischiosità e, soprattutto, considerata la sua pregressa e reiterata operatività su titoli anche identici a quelli oggetto di contestazione.
Invero, l’Arbitro ha accertato che il sistema di trading on line dell’Intermediario fosse al tempo caratterizzato da un meccanismo di tipo “bloccante”, che impedisse la finalizzazione dell’operazione in caso di mancata visualizzazione preventiva della scheda prodotto.
Quanto alla valutazione di appropriatezza, l’esito di tale controllo (l’unico dovuto nel caso di specie) è stato ritenuto del tutto in linea con il profilo del cliente Ricorrente, come rilevabile in base non solo ai questionari di profilatura tempo per tempo compilati dal cliente, ma anche alla sua operatività complessiva.
Tale profilo, secondo l’Arbitro, trovava coerente conferma nella documentazione prodotta dal Resistente in relazione all’operatività del Ricorrente, avvezzo investitore in altri titoli di Stato esteri e obbligazioni corporate estere oltre ad ulteriori operazioni di acquisto aventi ad oggetto un’altra emissione di obbligazioni Venezuela caratterizzati da un tasso di interesse maggiore e a prezzi significativamente sotto la pari.
A fronte di ciò, in una prospettiva del “più probabile che non”, l’Arbitro ha respinto le domande ritenendo che l’odierno Ricorrente si sarebbe in ogni caso orientato nel senso di porre in essere l’operatività controversa, così facendo venir meno il necessario nesso eziologico tra evento e danno lamentato.