17.09.2025 Icon

Appalti pubblici e requisiti particolari: l’ANAC risponde

Nell’ambito di una procedura negoziata per la stipulazione di due accordi-quadro per il servizio di manutenzione degli impianti ascensori, è stato richiesto un parere all’ANAC circa la legittimità della decisione della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione definitiva dell’appalto a una società che non aveva provveduto alla costituzione di una sede operativa nel territorio indicato, nei termini indicati dal bando.

L’autorità ha risposto con la delibera n. 245/2025.

Anzitutto si è osservato come, ai sensi dell’art. 113, c. 1, del codice dei contratti pubblici le stazioni appaltanti possono richiedere requisiti particolari per l’esecuzione del contratto, purché siano compatibili con il diritto eurounitario e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, innovazione e vengano indicati nel bando di gara, o nell’invito in caso di procedure senza bando.

Una volta esclusi i chiari indici sintomatici di illegittimità della clausola, si entra nel campo della piena discrezionalità amministrativa, intesa come potere riconosciuto e tutelato della stazione appaltante di compiere scelte autonome nell’esercizio delle proprie funzioni, entro i limiti stabiliti dalla legge, per perseguire l’interesse pubblico in modo più adeguato alla situazione concreta.

Tale potere può ovviamente essere soggetto a sindacato di legittimità solo nei casi di manifesta illogicità, incongruità, irragionevolezza o sproporzione della decisione rispetto all’obiettivo perseguito, ovvero per palese travisamento dei fatti.

Naturalmente, a fronte della legittimità della clausola speciale, quando i requisiti che essa contiene sono richiesti come condizione per la stipulazione del contratto, la loro mancanza rileva al momento dell’aggiudicazione o al momento fissato dalla legge di gara per la relativa verifica, e comporta la decadenza dall’aggiudicazione per l’impossibilità di stipulare il contratto addebitabile all’aggiudicatario.

Tutto ciò posto, nel caso in oggetto, in ragione della natura delle prestazioni richieste, la previsione per la quale l’aggiudicatario dell’appalto in esame avrebbe dovuto garantire la disponibilità di una sede operativa in prossimità degli immobili gestiti dalla stazione appaltante rappresenta un requisito di esecuzione al fine di garantire il pronto intervento manutentivo degli impianti ascensori, in particolare nel caso in cui si fossero bloccati con persone all’interno.

Pertanto, la decisione della pubblica amministrazione di non procedere all’aggiudicazione definitiva dell’appalto alla società aggiudicataria era conforme alla legge, in quanto tale società non aveva adempiuto, nei termini indicati dal bando, all’obbligo di costituire una sede operativa idonea nell’ambito del territorio provinciale di riferimento.

Autore Simone Mascelloni

Senior Associate

Milano

s.mascelloni@lascalaw.com

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