Oggetto di dibattito politico di inizio 2026 è stata la c.d. riforma della Corte dei conti, operata con la l. 1/2026.
La riforma (che introduce una disciplina organica di modifica della l. 20/1994 sulla giurisdizione e controllo della Corte dei conti, nonché, tra l’altro, una delega al Governo per la riorganizzazione delle funzioni della Corte dei conti) è, infatti, venuta alla luce in contemporanea alle note decisioni della Corte aventi a oggetto l’esecuzione di opere pubbliche care al programma dell’attuale Governo, e vi sono molti commentatori che vedono nell’intervento normativo un intento “punitivo”.
Dal dossier parlamentare emerge, in realtà, che la riforma sia stata sollecitata della sentenza della Corte costituzionale n. 132/2024, la quale aveva rilevato l’esigenza di una complessiva revisione della sua disciplina da parte del legislatore, ponendo l’attenzione su alcuni possibili interventi.
Quale che sia la reale intenzione del legislatore, una delle innovazioni giuridiche di maggiore rilievo riguarda l’introduzione di una definizione più precisa di “colpa grave” all’interno dell’art. 1 della l. 20/1994. Il legislatore chiarisce che sono da considerarsi colpa grave la violazione manifesta delle norme di diritto applicabili e il travisamento del fatto o l’affermazione/negazione di fatti incontestati dagli atti del procedimento.
Viene altresì esplicitato che non costituisce colpa grave l’inosservanza dovuta a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri autorevoli.
Le limitazioni alla colpa grave hanno ovviamente quale razionale quello di contribuire a ridurre il fenomeno della cosiddetta “difensiva burocratica”, ove il funzionario tende a conservare un approccio prudente e ritardante nell’agire amministrativo per timore di conseguenze giuridiche.
La legge introduce, altresì, una limitazione al potere di riduzione del danno erariale da parte della Corte dei conti prevedendo, nei casi non dolosi o di illecito arricchimento, che la riduzione sia commisurata a un massimo del 30 % del danno accertato e, comunque, non superiore al doppio della retribuzione lorda annuale in capo al soggetto responsabile o al doppio del corrispettivo dovuto per l’incarico svolto.
Inoltre, viene prevista la possibilità per la Corte dei conti di disporre, nei casi più gravi, la sospensione temporanea dalla gestione di risorse pubbliche fino a tre anni, accompagnata da un procedimento amministrativo dell’ente di appartenenza finalizzato a ricollocare il dirigente o funzionario in funzioni di studio e ricerca.
Queste innovazioni possono essere interpretate come un tentativo di bilanciare la tutela del patrimonio pubblico con la necessità di non penalizzare eccessivamente i funzionari per errori non intenzionali, rafforzando nel contempo la deterrenza nei confronti di condotte gravemente colpose o dolose.
Ulteriore disposizione di rilievo riguarda l’obbligo, per chi assume incarichi gestionali con responsabilità su risorse pubbliche, di stipulare una polizza assicurativa a copertura dei danni patrimoniali causati per colpa grave. L’assicurazione diventa parte integrante della gestione del rischio amministrativo, rendendo l’assicuratore litisconsorte necessario nei relativi giudizi.
Allo scopo, infine, di rafforzare l’efficacia del controllo sulla legalità degli atti della Pubblica amministrazione, la legge amplia il controllo preventivo di legittimità sui contratti pubblici connessi al PNRR e al PNC, prevedendo che il controllo riguardi anche provvedimenti di aggiudicazione preliminari o non formali.
Si rafforza, poi, la funzione consultiva della Corte, in particolare in materia di contabilità pubblica, con termini perentori di espressione dei pareri e disciplina sulla loro efficacia.
Come accennato all’inizio, la riorganizzazione delle funzioni della Corte dei conti è prevista attraverso una delega al Governo per l’adozione di decreti legislativi, che dovranno tenere conto di criteri direttivi volti a migliorare l’efficienza operativa, la funzione nomofilattica e l’articolazione territoriale delle sezioni.
15.10.2026