L’apertura della liquidazione controllata non può essere subordinata alla verifica della meritevolezza del debitore, trattandosi di valutazione riservata alla successiva fase dell’esdebitazione. La qualifica di imprenditore agricolo deve essere accertata sulla base delle concrete modalità di esercizio dell’attività e non dell’ammontare dell’indebitamento.
Corte d’Appello di Napoli, sez. V civ., 19 maggio 2026
Il caso
La vicenda trae origine dalla domanda di apertura della liquidazione controllata proposta da un imprenditore agricolo. Il Tribunale aveva rigettato l’istanza ritenendo, da un lato, non sufficientemente dimostrata la natura agricola dell’attività svolta e, dall’altro, mancante nella relazione dell’OCC un’attestazione circa la sussistenza del requisito della meritevolezza.
Avverso tale provvedimento il debitore proponeva reclamo, sostenendo di avere fornito adeguata prova della propria qualifica di imprenditore agricolo e contestando che la meritevolezza costituisse un presupposto necessario per l’accesso alla procedura.
La Corte accoglie il reclamo e riforma integralmente la decisione di primo grado.
La prova della qualifica di imprenditore agricolo
Quanto alla natura dell’attività esercitata, il Collegio osserva che dagli atti emergono numerosi elementi idonei a dimostrare la qualifica di imprenditore agricolo. In particolare, risultano prodotti i contratti di locazione dei fondi rustici coltivati dal debitore, l’iscrizione presso AGEA, l’iscrizione nella sezione speciale delle imprese agricole della Camera di Commercio e l’impiego di braccianti agricoli stagionali.
La Corte valorizza inoltre il fatto che l’attività svolta consiste nella coltivazione di alberi da frutto, con conseguente partecipazione ad una fase essenziale del ciclo biologico. In assenza di elementi contrari, ciò è ritenuto sufficiente per qualificare l’attività come agricola.
L’entità dell’indebitamento non è decisiva
La Corte si sofferma inoltre su un profilo valorizzato dal Tribunale, ossia l’elevato ammontare dell’indebitamento dichiarato. Secondo i giudici di secondo grado, tale circostanza non costituisce un indice della natura commerciale dell’attività, poiché anche un’impresa agricola può presentare un’esposizione debitoria significativa.
L’entità dei debiti non rappresenta dunque un criterio utile per qualificare l’attività esercitata e non può, di per sé, condurre ad escludere la natura agricola dell’impresa.
La meritevolezza non è una condizione di accesso
La Corte esclude inoltre che la mancanza, nella relazione dell’OCC, di una specifica attestazione sulla meritevolezza del debitore possa impedire l’apertura della liquidazione controllata.
Il Collegio osserva che eventuali valutazioni sulla condotta del debitore e sulle cause dell’indebitamento assumono rilievo esclusivamente nella successiva fase dell’esdebitazione e non possono essere anticipate al momento dell’accesso alla procedura.
Ne consegue che la liquidazione controllata non può essere negata sulla base di un giudizio di non meritevolezza fondato su presunte condotte negligenti o imprudenti del debitore. In questa fase il giudice è chiamato esclusivamente a verificare la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi previsti dal Codice della crisi.
Le indicazioni che emergono dalla pronuncia
La pronuncia offre importanti chiarimenti sul piano applicativo.
Da un lato, conferma che la qualifica di imprenditore agricolo deve essere accertata sulla base delle concrete modalità di svolgimento dell’attività, senza attribuire rilievo decisivo all’entità dell’indebitamento.
Dall’altro, ribadisce che la meritevolezza non costituisce una condizione di accesso alla liquidazione controllata, non potendo il giudice anticipare valutazioni riservate ad una fase successiva del procedimento.
La decisione conferma così l’orientamento che distingue nettamente la fase di accesso alla liquidazione controllata da quella dell’esdebitazione, escludendo che possano essere introdotte condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dal Codice della crisi.
11.09.2026