09.10.2024 Icon

Sì alla liquidazione controllata in presenza di un solo creditore

L’apertura della procedura di liquidazione controllata è ammissibile anche in presenza di un solo creditore poiché il requisito fondamentale per poter accedere alla stessa è il sovraindebitamento oggettivo, inteso come incapacità strutturale del debitore di far fronte alle proprie obbligazioni, anche in presenza di un unico debito.

Corte d’Appello di Torino, 27 agosto 2024

Così la Corte d’Appello di Torino si è espressa in seguito al reclamo presentato da un Istituto di credito avverso il provvedimento di ammissione alla liquidazione controllata.

Nel caso di specie, la Banca si opponeva all’apertura della procedura evidenziando come il credito vantato nei confronti del ricorrente fosse l’unica sofferenza a suo carico, trattandosi, pertanto, di un ricorso alla procedura volto al solo scopo di paralizzare il pignoramento presso terzi già avviato dallo stesso Istituto di credito.

Come noto, i requisiti per poter accedere alla liquidazione controllata ex art.  268 CCII sono i seguenti:

– lo stato di sovraindebitamento del debitore;

– lo stato insolvenza del debitore che consente al creditore di presentare il ricorso anche in pendenza di procedure esecutive individuali;

– ammontare dei debiti scaduti superiore a Euro 50.000,00.

Il Tribunale, alla luce delle norme introdotte dal CCII, ha rilevato come nessuna norma imponga la presenza di una pluralità di creditori, pertanto, il ricorso non può essere considerato inammissibile ai sensi dell’art.268 CCII e la liquidazione controllata può venire aperta.

Ciò che rileva è il requisito oggettivo del sovraindebitamento, come inteso dall’art 2 lett. C CCII, cioè un’incapacità strutturale di far fronte alle proprie obbligazioni, ne consegue che anche la presenza di un unico debito, se di consistente entità, possa rientrare in questa definizione.

Inoltre, il Collegio rileva come sia ammissibile accedere alla procedura non solo valendosi dell’attivo già esistente, ma anche attraverso l’apporto di un attivo futuro rappresentato, ad esempio, da una quota mensile della retribuzione da lavoro subordinato.

Anche in questo caso la Corte si è conformata ad un orientamento giurisprudenziale consolidato sul tema, in piena sintonia con l’art. 2740 del nostro Codice Civile secondo cui il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri.

Autore Giorgia Gaudenzi

Stage

Milano

g.gaudenzi@lascalaw.com

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