29.06.2026 Icon

Revocatoria delle rimesse bancarie: la Cassazione riporta al centro la natura solutoria del versamento

“In tema di azione revocatoria fallimentare, l’art. 67, terzo comma, lett. b), l. fall., nel testo modificato dal d.lgs. n. 5 del 2006, presuppone la rimessa su conto corrente bancario come pagamento di credito liquido ed esigibile, ovverosia che afferisce a conto scoperto, non prescindendo quindi dalla natura solutoria o ripristinatoria della rimessa stessa, e qualifica la riduzione non consistente e non durevole dell’esposizione debitoria quale fatto impeditivo, che va allegato e provato dal convenuto in revocatoria”.

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 15 marzo 2026, n. 5848 – Pres. Francesco Terrusi, Rel. Filippo D’Aquino.

La Corte di Cassazione torna su uno dei temi più rilevanti del contenzioso tra procedure concorsuali e istituti di credito: la revocabilità delle rimesse affluite su conto corrente bancario nel periodo sospetto.

Con la sentenza n. 5847/2026, la Prima Sezione civile ha affrontato il rapporto tra la disciplina generale della revocatoria e l’esenzione prevista, nella legge fallimentare, dall’art. 67, comma 3, lett. b), disposizione oggi sostanzialmente riprodotta dall’art. 166, comma 3, lett. b), del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.

La pronuncia, pur resa con riferimento alla legge fallimentare ratione temporis applicabile, conserva quindi rilievo anche nel nuovo sistema del Codice della crisi, poiché interviene su categorie — rimesse solutorie, rimesse ripristinatorie, riduzione consistente e durevole dell’esposizione — che continuano a costituire il baricentro della disciplina.

Rimesse solutorie e ripristinatorie: una distinzione ancora decisiva

La decisione muove dalla tradizionale distinzione tra versamenti aventi natura solutoria e versamenti meramente ripristinatori della provvista.

La rimessa è solutoria quando affluisce su un conto scoperto, oppure oltre i limiti dell’affidamento concesso, e determina quindi il pagamento di un debito liquido ed esigibile della società correntista nei confronti della banca. In tale ipotesi, il versamento produce un effetto estintivo dell’esposizione debitoria, con possibile alterazione della par condicio creditorum.

Diverso è il caso della rimessa ripristinatoria, che interviene su un conto passivo ma ancora nei limiti dell’apertura di credito: in questa ipotesi il versamento non soddisfa un credito esigibile della banca, ma ricostituisce la disponibilità accordata al correntista, consentendogli nuove utilizzazioni del fido.

Secondo la Cassazione, la riforma della legge fallimentare del 2005-2006 non ha eliminato tale distinzione. Al contrario, l’ha presupposta. La stessa conclusione assume rilievo anche nell’attuale assetto del Codice della crisi, che, all’art. 166, comma 3, lett. b), mantiene la medesima logica di esenzione per le rimesse che non abbiano ridotto in modo consistente e durevole l’esposizione debitoria del debitore verso la banca.

Dalla legge fallimentare al Codice della crisi: continuità della disciplina

Il passaggio centrale della pronuncia riguarda la qualificazione della norma che esclude dalla revocatoria le rimesse su conto corrente bancario quando non abbiano ridotto in maniera consistente e durevole l’esposizione debitoria.

Secondo la Corte, l’art. 67, comma 3, lett. b), l. fall. non introduce una autonoma ipotesi di revocatoria delle rimesse bancarie. Le fattispecie costitutive dell’azione restano quelle previste dai primi due commi dell’art. 67 l. fall., mentre il terzo comma disciplina specifiche ipotesi di esenzione dalla revocatoria.

Il medesimo ragionamento è destinato a riflettersi sull’art. 166 CCII: anche nel Codice della crisi, infatti, la previsione relativa alle rimesse bancarie deve essere letta come norma di esenzione, non come fattispecie autonoma di inefficacia. La disposizione non crea una nuova categoria di atti revocabili, ma delimita l’area dei pagamenti che, pur astrattamente revocabili, restano sottratti all’azione quando non determinino una riduzione stabile e apprezzabile dell’esposizione debitoria.

Ne deriva che la rimessa bancaria può essere revocata solo se, prima ancora, integra un pagamento di debito liquido ed esigibile. Questo accade quando il versamento ha natura solutoria, cioè quando interviene su conto scoperto o in sconfinamento rispetto all’affidamento accordato.

La riduzione “non consistente e non durevole” dell’esposizione debitoria non diventa, quindi, un elemento costitutivo della domanda della procedura, ma opera come fatto impeditivo della revoca.

L’onere della prova grava sulla banca convenuta

La ricostruzione accolta dalla Cassazione incide direttamente sul piano processuale.

La procedura che agisce in revocatoria deve allegare l’esistenza di rimesse solutorie intervenute nel periodo sospetto, secondo il quadro ordinario della disciplina revocatoria applicabile. Non è invece onerata della prova analitica che ciascuna rimessa abbia prodotto una riduzione consistente e durevole dell’esposizione debitoria.

Spetta alla banca convenuta, qualora intenda sottrarsi alla revocatoria, allegare e dimostrare che la riduzione dell’esposizione non sia stata consistente o non sia stata durevole. In altri termini, sarà l’istituto di credito a dover provare che i versamenti contestati, pur astrattamente revocabili, rientrano nell’area di esenzione prevista dalla legge fallimentare e, oggi, dal Codice della crisi.

Si tratta di un chiarimento di notevole rilievo operativo, poiché impone alla banca una ricostruzione puntuale dell’andamento del rapporto, dei saldi, degli affidamenti, degli sconfinamenti e delle successive movimentazioni del conto.

Il superamento dell’orientamento più recente

La sentenza prende le distanze dall’indirizzo giurisprudenziale che, valorizzando il dato letterale dell’art. 67, comma 3, lett. b), l. fall., aveva ritenuto non più decisiva la distinzione tra rimesse solutorie e ripristinatorie.

Secondo tale diverso orientamento, la revocabilità delle rimesse avrebbe dovuto essere valutata guardando esclusivamente alla consistenza e alla durevolezza della riduzione dell’esposizione debitoria, prescindendo dalla natura del versamento.

La Cassazione ritiene, invece, che questa impostazione finisca per isolare indebitamente la norma di esenzione dal sistema complessivo della revocatoria. Il ragionamento vale anche per l’art. 166 CCII: la disposizione sulle rimesse bancarie non può essere letta come disciplina autonoma, ma deve essere coordinata con la struttura generale dell’azione revocatoria concorsuale.

La revocabilità delle rimesse resta dunque ancorata alla logica generale dei pagamenti revocabili: solo ciò che costituisce pagamento può essere oggetto di revocatoria.

Le ricadute pratiche per banche e procedure

La pronuncia è destinata a incidere sul contenzioso bancario concorsuale anche dopo l’entrata in vigore del Codice della crisi.

Per le procedure, la decisione alleggerisce l’onere probatorio, evitando che la curatela — o, nel nuovo sistema, il soggetto legittimato all’azione nell’ambito della liquidazione giudiziale — sia chiamata a dimostrare, per ciascuna operazione, anche la consistenza e la durevolezza della riduzione dell’esposizione. L’azione potrà concentrarsi sulla natura solutoria delle rimesse e sulla loro collocazione nel periodo rilevante.

Per le banche, al contrario, la sentenza impone una difesa più analitica. Non sarà sufficiente contestare in modo generico la revocabilità dei versamenti: occorrerà dimostrare, con adeguata documentazione contabile, che le rimesse non hanno determinato una riduzione stabile e significativa dell’esposizione oppure che si collocano in una dinamica di movimentazioni bilanciate.

Il richiamo all’art. 166, comma 3, lett. b), CCII conferisce alla pronuncia una portata che va oltre il caso deciso. La Cassazione valorizza infatti la continuità normativa tra legge fallimentare e Codice della crisi, confermando che la disciplina attuale resta costruita sulla distinzione tra pagamenti revocabili ed esenzioni dalla revocatoria.

In definitiva, la decisione rafforza la centralità della qualificazione della rimessa e riconduce l’esenzione alla sua funzione propria: non creare una nuova categoria di atti revocabili, ma delimitare l’area dei pagamenti effettivamente aggredibili dalla procedura concorsuale.

Autore Luciana Cipolla

Partner

Milano

l.cipolla@lascalaw.com

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