La stipula di contratti di finanziamento ad imprese in stato di crisi è oggetto di un costante dibattito giurisprudenziale e tra gli operatori del settore: a fronte di indirizzi giurisprudenziali più rigorosi, che hanno sancito la nullità di tali contratti nelle ipotesi di non corretta valutazione del merito creditizio da parte del finanziatore, si pongono, invece, orientamenti maggiormente prudenti che condividono la preoccupazione sulle ripercussioni di una estensione indiscriminata delle nullità contrattuali per la sicurezza dei traffici giuridici, soprattutto in considerazione della circostanza per la quale le valutazioni tecniche che presiedono l’attività bancaria sono di complesso accertamento in un’ottica ex post.
Tribunale di Milano, Sentenza n. 437/2026 del 20.01.2026 (R.G. n. 12460/2025); Tribunale di Napoli, Sentenza del 01.04.2026; Tribunale di Reggio Emilia, Sentenza del 07.04.2026 (R.G. 30/2026).
Inadeguata valutazione del merito creditizio: la rilevanza anche ai fini della validità contrattuale
Muovendo dai principi affermati dalla Cassazione n. 7134/2026, una giurisprudenza di merito – in particolare il Tribunale di Reggio Emilia e il Tribunale di Napoli – ha aderito all’orientamento secondo cui l’erogazione di un finanziamento in favore di un’impresa in stato di insolvenza, noto o comunque conoscibile dal finanziatore, può integrare una violazione di norme imperative, con conseguente nullità del contratto ai sensi dell’art. 1418 c.c. e irripetibilità della prestazione ai sensi dell’art. 2035 c.c.
In entrambe le pronunce, la vicenda riguardava finanziamenti concessi ad imprese già versanti in una situazione di crisi economico-finanziaria e successivamente assoggettate a liquidazione giudiziale. Nell’ambito delle relative procedure concorsuali, il Giudice Delegato aveva escluso dal passivo i crediti vantati dagli istituti finanziatori, ritenendo che le banche avessero omesso di svolgere un’adeguata istruttoria e una corretta valutazione del merito creditizio del debitore, in violazione dei principi di sana e prudente gestione. Tale condotta è stata qualificata come abusiva concessione del credito, idonea a ledere sia l’impresa finanziata sia il ceto creditorio, con conseguente nullità dei contratti per illiceità della causa, in quanto contrari a norme imperative, all’ordine pubblico economico e al buon costume.
Sia il Tribunale di Napoli sia il Tribunale di Reggio Emilia hanno evidenziato che l’illiceità della condotta può assumere rilievo sotto un duplice profilo. Da un lato, il finanziamento erogato ad un’impresa in stato di dissesto può integrare una fattispecie di concorso in bancarotta, con conseguente nullità del contratto per contrarietà a norma penale ai sensi dell’art. 1418 c.c., configurandosi la stessa stipulazione del negozio quale elemento della condotta illecita. Dall’altro lato, la concessione abusiva del credito è stata ritenuta contraria ai principi di ordine pubblico economico e di correttezza del mercato, assumendo così rilevanza anche ai sensi dell’art. 1343 c.c., quale causa illecita del contratto.
Segue… la rilevanza solo ai fini risarcitori
Di segno opposto si pone, invece, la sentenza del Tribunale di Milano n. 437/2026, che ha accolto l’opposizione proposta dalla banca avverso l’esclusione dal passivo, ritenendo che le eventuali patologie dell’istruttoria creditizia non possano incidere sulla validità del contratto di finanziamento.
Il Collegio milanese esclude che le patologie del processo di valutazione del merito creditizio possano determinare la nullità del contratto di finanziamento. La c.d. nullità “virtuale”, secondo tale impostazione, sarebbe configurabile soltanto in presenza della violazione di norme che prescrivano uno specifico contenuto del regolamento negoziale; resterebbero invece estranei all’area dell’invalidità i doveri di corretta e prudente gestione imposti all’ente finanziatore dalla normativa di settore, potendo rilevare le eventuali responsabilità della banca al più sul piano risarcitorio
Il nucleo della decisione riguarda il rapporto tra disciplina del merito creditizio e rimedi civilistici sul contratto. La tesi della nullità del finanziamento per abusiva concessione di credito mira a trasferire sul piano della validità negoziale eventuali vizi del comportamento dell’intermediario nella fase di istruttoria ed erogazione. Il Tribunale di Milano respinge con nettezza tale impostazione, chiarendo che le patologie inerenti al processo valutativo del finanziatore non si traducono automaticamente in una causa di nullità del contratto.
La motivazione si fonda su una premessa sistematica particolarmente solida: non ogni violazione di regole di condotta o di assetti prudenziali imposti dalla normativa bancaria è idonea a determinare una nullità “virtuale” ai sensi dell’art. 1418 c.c. La nullità può essere configurata soltanto quando la norma imperativa incida direttamente sul contenuto o sulla struttura del regolamento negoziale. Diversamente, quando la disposizione disciplina il comportamento dell’intermediario, l’organizzazione dell’attività creditizia o il corretto esercizio del credito, l’eventuale violazione resta confinata sul piano della responsabilità, senza travolgere il contratto concluso. In questa prospettiva, le prescrizioni che impongono all’ente finanziatore una corretta e prudente gestione, o una diligente verifica del merito creditizio, assolvono a una funzione di disciplina dell’attività e di contenimento del rischio, ma non conformano direttamente il sinallagma contrattuale in termini tali da rendere nullo il contratto in caso di violazione.
Resta, dunque, la distinzione tra norme di validità e regole di comportamento il limite per ancorare le invalidità negoziali ai soli casi espressamente previsti dall’ordinamento o caratterizzati da una diretta incidenza della violazione sulla causa concreta del negozio.
Tale argomentazione è volta a prevenire il rischio che il sindacato ex post sulla correttezza dell’istruttoria creditizia si trasformi in un fattore generalizzato di instabilità dei rapporti negoziali.
In conclusione, non resta che attendere i futuri sviluppi giurisprudenziali sul tema.
05.06.2026