La disciplina del sovraindebitamento riveste un’importanza fondamentale poiché consente a soggetti come il consumatore, l’imprenditore agricolo o la start up innovativa (non assoggettabili a liquidazione giudiziale) di presentare istanza per la gestione delle crisi da sovraindebitamento.
Il crescente ricorso alle procedure di sovraindebitamento nel circondario del Tribunale di Milano e l’avvento del nuovo CCII hanno creato una disomogeneità delle soluzioni operative.
Pertanto, il Tribunale di Milano insieme agli organismi di composizione della Crisi delle aree limitrofe, hanno elaborato un protocollo applicativo con l’obiettivo di favorire l’armonizzazione delle prassi censite relative alle procedure di sovraindebitamento (con particolare riferimento alla liquidazione controllata).
In particolare, si evidenzia come l’accesso alla liquidazione controllata è riservato ai debitori i quali si trovino in possesso di attivo proprio da distribuire in favore dei creditori.
Laddove esso sia sufficiente a pagare unicamente le prededuzioni, deve escludersi l’accesso alla procedura, ciò vale anche nei casi in cui l’attivo da distribuire sia fondato esclusivamente sulle finanze messe a disposizione da terzi, i quali possono intervenire in aiuto del debitore ma tale contribuito non si assoggetta alle regole della procedura.
Contribuiscono alla formazione dell’attivo, il quinto dello stipendio, il trattamento di fine rapporto ed il quinto della pensione.
Alla data di apertura della liquidazione controllata è onere del Liquidatore trattenere qualsiasi somma in eccesso faccia capo al debitore così da evitare che la stessa possa essere sottratta fraudolentemente ai creditori e comunicare al datore di lavoro o all’ente erogatore pensionistico l’apertura della stessa in modo da far cessare ogni trattenuta precedente sul quinto dello stipendio o della pensione.
Con riferimento al trattamento di fine rapporto, invece, si evidenzia come esso sia acquisibile nei limiti del quinto ed è necessario che il rapporto di lavoro venga a cessare nel triennio oppure che il lavoratore, sempre nel triennio, voglia chiedere un acconto dello stesso.
In caso di pendenza di una procedura esecutiva immobiliare, il creditore fondiario può valersi del privilegio processuale proseguendo la procedura esecutiva individuale, purché, sottoponga la propria pretesa creditoria all’accertamento del passivo. Laddove non sia prendente una procedura esecutiva il Liquidatore si affiderà ad un perito per la valutazione dei beni del debitore.
È onere del Liquidatore provvedere alla formazione del passivo ed elaborare i progetti di riparto, al Giudice viene affidato il controllo di legittimità, il suo intervento attivo si manifesta esclusivamente in caso di reclamo.
Entro 90 giorni dalla sentenza di apertura della liquidazione controllata, il Liquidatore elabora il programma di liquidazione in cui illustra le attività e le passività facenti capo al debitore ed ogni sei mesi fornirà una relazione semestrale sullo stato della procedura.
Infine, laddove il debitore non sia in possesso dei requisiti di cui sopra, potrà accedere alla più snella e meno costosa procedura di esdebitazione dell’incapiente.
11.09.2026