02.07.2026 Icon

Procedure di sovraindebitamento: i profili di interesse per l’Agenzia delle Entrate

È stata pubblicata in consultazione fino al 24 luglio 2026 la Parte II della bozza di circolare sulle novità del Codice della Crisi che presentano profili di interesse per l’Agenzia delle Entrate.

Più in particolare, il documento prende in esame il sovraindebitamento e l’esdebitazione.

I profili più rilevanti sulle procedure

Il testo passa puntualmente in rassegna le disposizioni di carattere generale, nonché le disposizioni concernenti le tre procedure di sovraindebitamento, soffermandosi in particolare sulle condizioni e sulle modalità di accesso a queste ultime.

Quanto al piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, la bozza – citata la giurisprudenza che ammette piani di rilevante durata, anche oltre i cinque o i sette anni – precisa come gli Uffici siano tenuti a verificare che le proposte fondate su pagamenti ultrannuali siano adeguatamente motivate e giustificate da una più efficace tutela delle ragioni erariali rispetto alle soluzioni alternative, di minore durata, concretamente praticabili.

Quanto al concordato minore, la bozza chiarisce che, in relazione alle operazioni di approvazione, la regola del silenzio-assenso non trova applicazione nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, il cui mancato voto è compiutamente disciplinato dall’art. 80, comma 3, CCII, che contempla il cram down fiscale, previdenziale e contributivo, che opera solo in caso di convenienza della proposta rispetto alla liquidazione controllata e sempre che ciò consenta il raggiungimento delle maggioranze previste.

Sull’esdebitazione del sovraindebitato incapiente

La bozza si sofferma sui diversi orientamenti giurisprudenziali formatisi in tema di mancata soddisfazione dei debiti tributari.

Secondo un primo indirizzo, il mancato e sistematico pagamento dei tributi integrerebbe di per sé una condizione di colpa grave. Una diversa impostazione ammette, invece, l’esdebitazione anche in presenza di debiti erariali prevalenti, purché non emergano condotte fraudolente o dolose.

Il testo, sulla scorta di tale ultimo orientamento, invita gli Uffici – ricevuta la notifica di un decreto di esdebitazione – a verificare, dunque, l’assenza di atti in frode, la mancanza di condotte dolose o gravemente colpose e la coerenza temporale e causale tra incapacità reddituale e formazione dell’indebitamento.

La possibilità di osservazioni e le ulteriori circolari attese

È previsto che i soggetti interessati possano inviare, fino al 24 luglio 2026, le proprie osservazioni e le proprie proposte di modifica o di integrazione, affinché possano essere valutate dall’Agenzia delle Entrate ai fini di un eventuale recepimento nella versione definitiva della circolare.

Si attenderà poi la pubblicazione delle ulteriori bozze di circolare, concernenti gli accordi di ristrutturazione, il concordato preventivo, la liquidazione giudiziale e gli istituti residuali.

Pur se dedicati ai profili di interesse fiscale delle novità del Codice della Crisi, i documenti rappresentano un commento al Codice puntuale e aggiornato agli ultimi sviluppi giurisprudenziali, certamente utile agli operatori del settore.

Autore Roberta Maria Pagani

Partner

Milano

r.pagani@lascalaw.com

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