Il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore non può essere omologato quando il sovraindebitamento sia riconducibile a un ricorso reiterato e non prudente al credito, non giustificato da bisogni essenziali o da eventi realmente sopravvenuti. L’eventuale violazione, da parte del finanziatore, degli obblighi di verifica del merito creditizio non esonera il consumatore dall’onere di dimostrare l’assenza di colpa grave, malafede o frode.
Tribunale di Agrigento, sentenza 6 maggio 2026, R.G. 22-1/2026.
Il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore e le osservazioni della finanziaria
Il provvedimento origina dalla proposta di ristrutturazione dei debiti presentata da un consumatore, rispetto alla quale una finanziaria ha formulato osservazioni ai sensi dell’art. 70, comma 3, CCII, contestando la genericità della ricostruzione delle cause dell’indebitamento e l’insufficienza degli elementi allegati a dimostrazione dell’assenza di dolo o colpa grave nella formazione del sovraindebitamento.
Il Tribunale ha ritenuto fondate tali contestazioni e ha conseguentemente negato l’omologazione del piano.
Colpa grave e verifica dell’origine dell’indebitamento
L’art. 69 CCII preclude l’accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti quando il sovraindebitamento sia stato determinato con colpa grave, malafede o frode. Il controllo giudiziale, dunque, non può limitarsi alla fattibilità del piano e alla sua maggiore convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria, ma deve estendersi alle cause dell’indebitamento e alla valutazione della diligenza del consumatore al momento dell’assunzione delle obbligazioni.
In tale prospettiva, la relazione particolareggiata dell’OCC assume un ruolo centrale. L’art. 68, comma 2, lett. a), CCII richiede infatti che essa indichi le cause dell’indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore; non si tratta, quindi, di un adempimento meramente descrittivo, ma di uno snodo istruttorio essenziale per consentire al giudice di accertare il presupposto soggettivo di accesso alla procedura.
Nel caso concreto, la prova della meritevolezza è stata ritenuta insufficiente. Il giudice ha valorizzato il ricorso sistematico al credito, la presenza di debiti erariali e locali risalenti, l’acquisto di beni non indispensabili e l’assenza di un nesso causale tra le obbligazioni assunte e bisogni essenziali o eventi imprevedibili: da ciò il diniego dell’omologazione.
Particolarmente significativo è il passaggio dedicato al rapporto tra la condotta del consumatore e quella degli intermediari finanziari. Secondo il Tribunale, l’eventuale violazione dell’art. 124-bis TUB, relativo alla valutazione del merito creditizio, non opera come esimente automatica per il debitore dal dimostrare l’assenza di colpa grave. Anche in presenza di una violazione imputabile all’intermediario, il consumatore deve fornire elementi concreti dai quali desumere che l’indebitamento non sia stato determinato da grave imprudenza.
La prova della non imputabilità grave della crisi
La pronuncia, ottenuta dello studio, segna un punto fermo sulla necessità di verifica sostanziale della meritevolezza del consumatore e offre indicazioni operative di immediato rilievo.
La proposta non può limitarsi alla fotografia della situazione reddituale attuale o alla sostenibilità della rata offerta: occorre ricostruire analiticamente la sequenza temporale delle obbligazioni, distinguendo i debiti contratti per bisogni primari da quelli riconducibili a consumi voluttuari o comunque non indispensabili.
La mera allegazione di eventi sopravvenuti, come la perdita dell’occupazione del coniuge, non è sufficiente se l’indebitamento risulta già consolidato in epoca anteriore. In tali ipotesi, il debitore deve spiegare perché, nonostante il pregresso squilibrio, le nuove obbligazioni potessero apparire ragionevolmente sostenibili al momento della loro assunzione.
25.08.2026