27.05.2024 Icon

Meritevolezza del sovraindebitato incapiente

L’esdebitazione dell’incapiente non può essere omologata quando risulta difficile negare la sussistenza in capo alla ricorrente dell’elemento soggettivo della colpa grave nella formazione dell’indebitamento.

Così il Tribunale di Rovereto si è espresso rigettando una domanda di esdebitazione proposta da un sovraindebitato incapiente.

Nel caso di specie, l’indebitamento derivava dall’esercizio di una’attività imprenditoriale solo apparentemente svolta dalla ricorrente che, in realtà, se ne era completamente disinteressata in favore di alcuni parenti, che, di fatto, gestivano l’impresa Come noto, per poter beneficiare dell’esdebitazione ai sensi dell’art. 283 CCII è necessario essere in possesso dei seguenti specifici requisiti:

–  meritevolezza (assenza di atti in frode e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell’indebitamento);

–  impossibilità di fornire ai creditori alcuna utilità, anche futura;

–  non aver già usufruito del beneficio dell’esdebitazione;

–  non aver fatto ricorso ad alcuna procedura di regolazione del sovraindebitamento nei cinque anni precedenti.

Come anticpato, nel caso di specie, il Tribunale ha accertato che la ricorrente avesse intestato a proprio nome una ditta individuale in realtà gestita da altri soggetti, i quali, negli anni, avevano accumulato una ingente esposizione debitoria.

In tal modo, l’imprenditrice “palese”, risultava essere soggetto incapiente, priva di beni intestati e dunque aggredibili dai creditori dell’impresa, mentre l’attività imprenditoriale veniva di fatto gestita da terzi soggetti quali imprenditori occulti.

Ebbene, secondo il Tribunale risulta difficile negare la sussistenza in capo alla ricorrente dell’elemento soggettivo della colpa grave nella formazione dell’indebitamento.

Infatti, utilizzando l’ordinaria diligenza, la ricorrente avrebbe dovuto sapere che l’assunzione di una ditta a proprio nome per lo svolgimento di attività di impresa in forma individuale comporta l’assunzione della responsabilità personale illimitata per i debiti dell’impresa.

Peraltro il riconoscimento della meritevolezza in casi in cui il debitore si disinteressi all’attività imprenditoriale esercitata a proprio nome, aprirebbe la strada al ricorso a schemi imprenditoriali abusivi, in cui risulterebbe sostanzialmente soppresso il principio di responsabilità per le obbligazioni assunte nell’esercizio dell’impresa.

La mera intestazione fittizia della ditta individuale ad un soggetto incapiente consentirebbe, infatti, di andare esenti da responsabilità sia agli imprenditori occulti sia all’imprenditore palese, che a seguito dell’indebitamento avrebbe diretto accesso al beneficio dell’esdebitazione.

Autore Giorgia Gaudenzi

Stage

Milano

g.gaudenzi@lascalaw.com

Desideri approfondire il tema Crisi e procedure concorsuali ?

Contattaci subito