Con l’ordinanza 28600 e l’ordinanza interlocutoria 28602, entrambe del 2025, la Corte di Cassazione torna ad affrontare il tema delle garanzie statali rilasciate da MedioCredito Centrale, in particolare relativamente alla surroga del Fondo a seguito dell’escussione della garanzia da parte delle banche finanziatrici.
Le fattispecie alla base delle pronunce
Nel primo caso, MCC ricorre in Cassazione per ottenere l’ammissione in via privilegiata di un proprio credito. Tuttavia il credito in questione era già stato ammesso al passivo del Fallimento, a nome della banca finanziatrice, poi rettificato dal Curatore a seguito della avvenuta surroga, ma sempre mantenendo il grado chirografario. Stante la mancata opposizione, da parte di MCC, all’esito della surroga, relativamente al grado chirografario del credito, secondo il Tribunale di Milano – che ha deciso la domanda tardiva di ammissione e l’opposizione allo stato passivo successivamente presentate da Agenzia delle Entrate – si sarebbe ormai formato un giudicato endo-fallimentare sulla questione.
Relativamente al secondo caso, l’ordinanza interlocutoria affronta un altro ricorso di MCC, a fronte dell’avvenuto rigetto, o meglio dell’avvenuta ammissione del credito in via meramente chirografaria, all’esito dell’opposizione allo stato passivo proposta da Agenzia delle Entrate.
I principi espressi dalla Suprema Corte
Con riferimento alla prima pronuncia, la Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibile il ricorso di MCC.
La Suprema Corte ha ribadito che il credito si vedeva già ammesso al passivo al grado chirografario, anche all’esito della surroga, in relazione alla quale MCC non aveva proposto alcuna opposizione (con reclamo al Giudice Delegato).
Da qui la formazione di un giudicato endo-fallimentare sulla questione.
La Corte di Cassazione aggiunge poi che il ricorso è inammissibile, altresì, per difetto di interesse ad impugnare, in quanto, detto interesse presuppone una pronuncia di condanna nei confronti di chi è stato parte del giudizio la cui pronuncia si intende impugnare (nel caso di specie, invece, MCC non aveva svolto alcuna contestazione in ordine alla surroga e non aveva nemmeno proposto opposizione avverso l’ammissione al passivo in chirografo del credito della banca finanziatrice).
Relativamente alla seconda pronuncia, la Suprema Corte non entra nel merito dei motivi di ricorso, poiché rileva la questione preliminare della legittimazione ad agire di MCC mediante ricorso in Cassazione, atteso che quest’ultima non aveva né azionato il credito con l’insinuazione allo stato passivo né proposto opposizione allo stato passivo stesso. MCC non si era neppure costituita nel giudizio di opposizione, a seguito della chiamata in causa ad iniziativa dell’opponente ADER.
Inoltre, la Suprema Corte pone un’ulteriore questione di rilievo nomofilattico, ossia se MCC possa insinuarsi in surroga nel caso in cui la banca garantita sia già stata ammessa per lo stesso credito e, in caso positivo, con quale strumento processuale (una domanda tardiva, con coinvolgimento della banca già ammessa ovvero con richiesta di rettifica dello stato passivo per effetto della surrogazione ex art. 115 l.fall.).
25.08.2026