La liquidazione controllata non serve a premiare il debitore “virtuoso”, ma a ordinare la liquidazione del suo patrimonio nell’interesse del concorso. È su questa linea che si colloca l’orientamento oggi prevalente, secondo cui eventuali condotte colpose, negligenti o persino fraudolente del debitore non impediscono, di per sé, l’apertura della procedura, ma rilevano nella diversa e successiva fase dell’esdebitazione. Il tema è tornato al centro del dibattito dopo due decisioni di merito di segno opposto.
Tribunale di Larino, decreto 2 dicembre 2025, procedimento n. 23/2025; Tribunale di Napoli, VII Sezione civile, sentenza 25 marzo 2026, R.G.P.U. n. 79/2026.
Due decisioni, due modi diversi di leggere la procedura
Nel caso deciso dal Tribunale di Larino, il debitore, titolare di un’impresa di autotrasporti, aveva accumulato un’esposizione composta in larga parte da violazioni del Codice della Strada e omessi versamenti verso INPS e INAIL. Il Tribunale, pur riconoscendo la natura sottosoglia dell’impresa, ha dichiarato inammissibile la domanda, ritenendo che la colpa grave nella formazione del debito fosse già evidente e ostativa all’accesso alla procedura. La decisione valorizza il nuovo contenuto della relazione dell’OCC, che deve indicare le cause dell’indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni, traendone la conclusione che tali elementi siano ormai requisiti di ammissibilità.
Il Tribunale di Napoli segue invece una linea opposta. Secondo tale decisione, l’apertura della liquidazione controllata non richiede un vaglio di meritevolezza, né l’accertamento dell’assenza di atti in frode. Il giudice deve verificare soltanto i presupposti propri della procedura: la non assoggettabilità del debitore a procedure maggiori, lo stato di sovraindebitamento e la completezza della documentazione. La condotta del debitore, quindi, non scompare dal sistema, ma viene spostata nel luogo in cui il Codice la colloca espressamente: il giudizio sull’esdebitazione.
La relazione dell’OCC non introduce un giudizio morale sul debitore
Il punto centrale riguarda la funzione della relazione dell’OCC. È vero che, a seguito delle modifiche normative, la relazione deve contenere anche l’indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore. Da ciò, tuttavia, non discende necessariamente che il Tribunale possa trasformare tali elementi in un giudizio anticipato di meritevolezza.
La soluzione più convincente distingue il piano informativo da quello selettivo. La relazione deve essere completa, attendibile e idonea a consentire ai creditori e al liquidatore di comprendere la reale situazione del debitore, anche in vista di eventuali azioni recuperatorie o revocatorie. Se la relazione è lacunosa, il giudice potrà richiederne l’integrazione o, nei casi più gravi, dichiarare l’inammissibilità della domanda. Diverso è il caso in cui la relazione sia completa ma faccia emergere condotte negligenti o gravemente colpose: tali elementi non dovrebbero bloccare l’apertura della procedura, ma essere conservati per la successiva valutazione sull’esdebitazione. In questa prospettiva si colloca anche Cass. 28 aprile 2026, n. 11603, che ha ricondotto il nuovo contenuto della relazione a un obbligo informativo essenziale, senza introdurre un requisito soggettivo di meritevolezza per l’accesso alla liquidazione controllata.
Ammissibilità ed esdebitazione: due verifiche da non sovrapporre
La liquidazione controllata e l’esdebitazione rispondono a funzioni diverse. La prima ha natura liquidatoria e concorsuale: concentra le iniziative dei creditori, consente la ricostruzione del patrimonio del debitore e affida al liquidatore la gestione della liquidazione nell’interesse della massa. La seconda ha invece natura premiale, perché consente al debitore di liberarsi dai debiti residui solo quando ricorrono le condizioni previste dalla legge.
Ne deriva che eventuali condotte connotate da colpa grave, malafede o frode non dovrebbero impedire automaticamente l’accesso alla liquidazione controllata, ma rilevare nel momento in cui il debitore chiederà il beneficio esdebitatorio. Diversamente, si finirebbe per anticipare alla fase di apertura un giudizio che il Codice colloca a valle della procedura, introducendo una causa di inammissibilità non chiaramente prevista. La posizione del Tribunale di Larino coglie l’esigenza, comprensibile, di evitare utilizzi opportunistici dello strumento; tuttavia, l’impostazione del Tribunale di Napoli appare più coerente con la struttura concorsuale della liquidazione controllata, che può conservare utilità anche quando l’esdebitazione sia destinata a essere negata.
25.08.2026