L’apertura della liquidazione controllata non pregiudica la possibilità di utilizzare dei beni o redditi futuri per poter soddisfare i crediti concorsuali e le spese di procedura, pertanto, il Liquidatore sarà tenuto a prevedere un programma di liquidazione che sfrutti tutto il tempo antecedente all’esdebitazione e che, dunque, sia di durata non inferiore al triennio.
Tribunale di Modena, 12 agosto 2024
Così il Tribunale di Modena si è espresso nell’ambito di un procedimento per l’apertura della liquidazione controllata.
Nel caso di specie, il Tribunale ha rilevato, sulla base dei documenti forniti dal debitore, che egli fosse titolare di un patrimonio non prontamente liquidabile e che, al contempo, il patrimonio immediatamente liquidabile non fosse sufficiente per tutelare tutte le ragioni creditorie.
A tal proposito, lo stesso giudice ha evidenziato che la principale distinzione tra l’esdebitazione dell’incapiente e la liquidazione controllata risiede proprio nella possibilità di offrire ai creditori utilità aggiuntive in prospettiva futura.
Si precisa che la procedura di liquidazione controllata comporta che l’amministrazione del patrimonio del debitore venga affidata al liquidatore, senza alcuna discrezionalità in capo al sovraindebitato circa i beni da includere o meno nella liquidazione.
Con riferimento alla durata della liquidazione controllata, invece, il Tribunale ricorda come non sia prevista una durata minima, diversamente da quanto accadeva nella vecchia liquidazione del patrimonio, la cui durata minima era di quattro anni.
Tuttavia, il CCII ha introdotto la possibilità per il debitore di ottenere comunque l’esdebitazione trascorsi tre anni dalla data di apertura della procedura anche se la liquidazione dei beni non è terminata, con ciò venendo preclusa la possibilità di apprendere nuove quote di reddito dal momento della dichiarazione di esdebitazione.
Alla luce di quanto sopra, ed in conformità con quanto previsto dalla Corte Cost. n.6/2024 in tutti quei casi in cui per adempiere ai debiti concorsuali è necessario acquisire i beni sopravvenuti del debitore (inclusi anche i crediti futuri o non ancora esigibili), il liquidatore sarà tenuto a prevedere un programma di liquidazione che sfrutti tutto il tempo antecedente all’esdebitazione e che, dunque, sia di durata non inferiore al triennio.
In sostanza, il termine triennale è l’arco temporale massimo per il debitore, nel senso che quest’ultimo resterà sottoposto all’ apprensione dei beni fino all’esdebitazione, mentre, sotto il profilo creditorio, rappresenta l’arco temporale minimo durante il quale i creditori potranno soddisfare le proprie ragioni, nel senso che il liquidatore è tenuto a prevedere un programma di liquidazione che sfrutti tutto il tempo antecedente alla esdebitazione e che, dunque, sia di durata non inferiore al triennio.
11.09.2026