La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dal liquidatore di una società contro la sentenza della Corte d’Appello di Catania che aveva disposto l’apertura della liquidazione giudiziale della società stessa. La decisione si basa sulla tardività del ricorso, notificato oltre il termine di 30 giorni previsto dall’art. 51, comma 13, del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII). 
Cass. civ., sez. 1, sentenza del 3 ottobre 2025, n. 26690.
La vicenda trae origine dal reclamo presentato da un creditore della società contro il decreto del Tribunale di Ragusa, che aveva rigettato la sua istanza di apertura della liquidazione giudiziale della debitrice. La Corte d’Appello di Catania, accogliendo il reclamo, aveva dichiarato aperta la liquidazione giudiziale della società debitrice, rimettendo gli atti al Tribunale per i provvedimenti di competenza. Il liquidatore della società ha quindi proposto ricorso per la cassazione della sentenza della corte di merito, sulla base di un unico motivo, ovvero la presunta violazione ed erronea applicazione degli articoli 1957, comma 1, c.c. e 37, comma 2, CCII.
I motivi del ricorso e la decisione della Corte
- Tardività del ricorso: la Corte ha rilevato che il ricorso era stato notificato il 3 settembre 2024, ben oltre il termine di 30 giorni previsto dall’art.  51, comma 13, CCII.  La sentenza della Corte d’Appello era infatti stata comunicata alle parti il 10 luglio 2024, con la conseguenza che il termine per l’impugnazione era scaduto il 9 agosto 2024. Sul punto, la Corte ha chiarito che il termine dimidiato di 30 giorni per il ricorso in cassazione, previsto dall’art. 51, comma 13, CCII, si applica anche alle sentenze della Corte d’Appello che dichiarano aperta la liquidazione giudiziale, e non è soggetto alla sospensione feriale, come stabilito dall’art.  9, comma 1, CCII. La ratio di questa disciplina è accelerare i procedimenti concorsuali, evitando ritardi che potrebbero compromettere la gestione della crisi d’impresa;
- Errata interpretazione normativa: sul punto, la Corte ha altresì respinto l’argomentazione del ricorrente secondo cui il termine di impugnazione sarebbe stato di 60 giorni, come previsto dall’art. 325 c.p.c. I giudici di legittimità, infatti, hanno sottolineato che il CCII ha introdotto un sistema autonomo e speciale per i procedimenti concorsuali, che prevale sulle norme generali del Codice di procedura civile. In particolare, il Collegio ha evidenziato come un’interpretazione sistematica del nuovo tessuto normativo, che ha profondamente innovato il precedente assetto, non lasci spazio a plausibili ragioni per non applicare il medesimo termine dimidiato di 30 giorni, stabilito dall’art. 51, comma 13, CCII per il ricorso in cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello che rigetti (o accolga) il reclamo contro la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, anche alla sentenza della corte d’appello che, accogliendo il reclamo ex art. 50 CCII, dichiari aperta la liquidazione giudiziale, in modo da non assoggettarla invece, del tutto irragionevolmente, al termine ordinario di 60 giorni.
La Suprema Corte ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso, esprimendo il seguente principio di diritto: “Il termine dimidiato di 30 giorni, stabilito dall’art.  51, comma 13, CCII per il ricorso in cassazione avverso la sentenza della corte d’appello che rigetti (o accolga) il reclamo contro la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, si applica anche alla sentenza della corte d’appello che, accogliendo il reclamo ex art.  50 CCII, dichiari aperta la liquidazione giudiziale, non essendo tale termine assoggettato alla sospensione feriale dei termini processuali.” 
La pronuncia rappresenta un chiaro monito sull’importanza di una corretta interpretazione delle norme speciali e sul rispetto dei termini di impugnazione, fondamentali per garantire la celerità e l’efficienza delle procedure concorsuali, in linea con gli obiettivi della riforma del 2019.

 
                                    
 31.10.2025
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