16.03.2026 Icon

Inammissibilità del concordato senza liquidazione giudiziale: per la Cassazione manca la decisorietà

“Il provvedimento della Corte d’appello che, ai sensi dell’art. 47, comma 5, d.lgs. n. 14/2019, conferma la declaratoria di inammissibilità della proposta di concordato preventivo pronunciata dal tribunale ai sensi del comma 4 della medesima disposizione, senza dichiarare l’apertura della liquidazione giudiziale del debitore, pur avendo carattere definitivo non possiede natura decisoria, poiché non interviene su una controversia tra parti contrapposte né incide su diritti soggettivi con efficacia di giudicato; ne consegue che tale provvedimento, anche se adottato nella forma della sentenza anziché del decreto, non è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost.”

Cassazione civile sez. I, 28/11/2025, n. 31176.

La sentenza della Corte di cassazione, sez. I, 28 novembre 2025, n. 31176 affronta il tema dell’impugnabilità dei provvedimenti che dichiarano l’inammissibilità della proposta di concordato preventivo quando a tale declaratoria non segua l’apertura della liquidazione giudiziale. La Corte chiarisce che tali provvedimenti non sono impugnabili mediante ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost., poiché la decisione della Corte d’appello che, ai sensi dell’art. 47, comma 5, del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, conferma la declaratoria di inammissibilità pronunciata dal tribunale non presenta carattere decisorio, anche quando sia adottata nella forma della sentenza. Il principio si colloca nel solco dell’orientamento già espresso dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 27073 del 2016, secondo cui il provvedimento che dichiara inammissibile la proposta di concordato senza contestuale dichiarazione di fallimento non è ricorribile per cassazione, non risolvendo una controversia tra parti contrapposte né incidendo su diritti soggettivi con efficacia di giudicato.

La vicenda esaminata dalla Corte prende avvio dalla domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti presentata da una società dinanzi al Tribunale di Roma ai sensi dell’art. 182-bis l. fall. Nel frattempo, tuttavia, il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Brescia proponeva istanza di fallimento, ritenendo competente tale ufficio in ragione del trasferimento della sede legale della società. Dopo il rigetto della domanda di omologazione, la società depositava domanda di concordato preventivo liquidatorio ai sensi degli artt. 44 e 84 CCII. Il Tribunale di Roma avviava il procedimento e concedeva il termine per il deposito del piano e della relativa documentazione; tuttavia, nelle more, il Tribunale di Brescia dichiarava il fallimento della società. Preso atto di tale circostanza, il Tribunale di Roma dichiarava il non luogo a provvedere sia sulla domanda di concordato preventivo sia sull’istanza di apertura della liquidazione giudiziale proposta da un creditore, ritenendo che l’intervenuta dichiarazione di fallimento impedisse la prosecuzione del procedimento.

La società proponeva reclamo alla Corte d’appello di Roma ai sensi dell’art. 47, comma 5, CCII, sostenendo che il procedimento concordatario dovesse comunque proseguire. Il reclamo veniva tuttavia rigettato sul presupposto che la dichiarazione di fallimento pronunciata dal Tribunale di Brescia costituisse una circostanza ostativa all’ulteriore corso della procedura.

Avverso tale decisione veniva proposto ricorso straordinario per cassazione, che la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile. Pur essendo definitivo, il provvedimento impugnato non presenta infatti il requisito della decisorietà richiesto dall’art. 111 Cost. per l’accesso al rimedio straordinario. Secondo la giurisprudenza di legittimità, tale requisito ricorre solo quando il provvedimento incida su diritti

soggettivi con efficacia di giudicato e sia espressione della giurisdizione contenziosa, ossia quando il giudice sia chiamato a dirimere una controversia tra parti contrapposte.

Nel procedimento disciplinato dall’art. 47 CCII, invece, il giudice è chiamato unicamente a verificare la sussistenza delle condizioni di ammissibilità della proposta concordataria. La declaratoria di inammissibilità della proposta, pur incidendo sulla posizione del debitore proponente, non decide su diritti soggettivi con efficacia di giudicato e non assume pertanto natura decisoria in senso tecnico. Né tale qualificazione muta quando il provvedimento sia adottato nella forma della sentenza anziché del decreto, dovendosi avere riguardo al contenuto sostanziale della decisione e non alla forma utilizzata.

La decisione conferma dunque che, anche alla luce della disciplina del Codice della crisi, la declaratoria di inammissibilità della proposta di concordato preventivo non seguita dall’apertura della liquidazione giudiziale non assume natura decisoria in senso tecnico e non può essere impugnata mediante ricorso straordinario per cassazione

Autore Federica Losignore

Trainee

Milano

f.losignore@lascalaw.com

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