Il Tribunale di Bologna, con decreto ingiuntivo del 10 ottobre 2025, ha stabilito che la pendenza di un concordato semplificato ex art. 25-sexies C.C.I.I. non impedisce l’emissione di un decreto ingiuntivo, potendo incidere solo sulla successiva fase esecutiva. Il provvedimento ribadisce la distinzione tra accertamento e soddisfazione coattiva del credito, garantendo la tutela del creditore anche nelle fasi patologiche dell’impresa.
Tribunale di Bologna, 10 ottobre 2025. Est. Vaccaro.
Con il decreto ingiuntivo del 10 ottobre 2025, il Tribunale di Bologna ha chiarito che la pendenza di una procedura di Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio non preclude l’emissione di un’ingiunzione di pagamento ai sensi degli articoli 633 e seguenti c.p.c..
Una società creditrice aveva proposto ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti di un’impresa risultata, dai documenti allegati, in concordato semplificato ex art. 25-sexies del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza. Nonostante tale condizione, la parte ricorrente chiedeva l’emissione dell’ingiunzione, rinunciando peraltro alla richiesta di provvisoria esecuzione.
Il Giudice, accertata la certezza, liquidità ed esigibilità del credito, ha accolto la domanda ed emesso il decreto ingiuntivo, precisando che la pendenza della procedura concorsuale del debitore non costituisce causa ostativa alla fase monitoria, ma potrà rilevare solo in executivis.
Accertamento sì, esecuzione no
Il provvedimento sottolinea, infatti, che il concordato semplificato non produce effetti impeditivi sui procedimenti di cognizione, salvo le ordinarie limitazioni derivanti dall’apertura della procedura in sede di esecuzione o riscossione coattiva.
In assenza di un espresso divieto normativo e in coerenza con la funzione del procedimento monitorio – che mira all’accertamento sommario del credito – il Tribunale ritiene quindi ammissibile l’emissione del decreto, pur in presenza di un concordato in corso.
Il Tribunale di Bologna ha dunque ingiunto all’impresa debitrice il pagamento del credito, oltre interessi e spese, rilevando che la condizione di concordato semplificato non incide sulla legittimità dell’emissione del decreto, ma soltanto sulla possibilità di procedere successivamente in via esecutiva.
Quali vantaggi per il creditore?
L’ottenimento di un decreto ingiuntivo durante la pendenza di un concordato semplificato, pur non consentendo al creditore di intraprendere azioni esecutive individuali, ben può offrire rilevanti vantaggi di natura conservativa. Il decreto consente infatti di cristallizzare giudizialmente il credito, interrompere la prescrizione, così rafforzando la posizione del creditore. In caso di mancata omologa del concordato o di apertura di una liquidazione giudiziale, il titolo potrà poi essere immediatamente utilizzato rispettivamente per l’esecuzione o per effettuare la domanda di insinuazione al passivo, assicurando al creditore una tutela tempestiva e rafforzata.
In conclusione, il provvedimento si inserisce nel solco interpretativo volto a garantire la tutela del credito anche nelle fasi patologiche dell’impresa, distinguendo nettamente tra fase di accertamento e fase esecutiva dell’obbligazione.

 
                                    
 31.10.2025
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