12.01.2026 Icon

I crediti pecuniari nella Liquidazione Controllata

La Cassazione si è espressa sull’applicabilità analogica alla Liquidazione Controllata della disciplina espressamente dettata dal Codice della Crisi per la Liquidazione Giudiziale in materia di crediti pecuniari. La Suprema Corte conferma che questi ultimi, agli effetti del concorso, si considerano scaduti anche alla data di apertura della procedura di Liquidazione Controllata. 

Il caso di specie

Una Banca presentava un’istanza tardiva di ammissione al passivo di una Liquidazione Controllata, domandando l’ammissione, in via privilegiata ipotecaria, di un residuo debito di un mutuo fondiario. Ciò nel termine di sessanta giorni dall’avvenuto inoltro di una lettera di decadenza dal beneficio del termine e costituzione in mora, atteso che in precedenza il mutuo era in regolare ammortamento.

La Liquidatrice, il Giudice Delegato e, in sede di reclamo, il Tribunale, hanno ritenuto inammissibile detta domanda di ammissione e non giustificato il ritardo nella presentazione della medesima.

Più in particolare, il Tribunale – dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Banca in relazione all’insufficienza del termine per inviare la domanda di ammissione al passivo della Liquidazione Controllata – ha confermato che l’art. 154, comma 2, CCII, che prevede che i crediti pecuniari si considerano scaduti, agli effetti del concorso, alla data della dichiarazione di apertura della Liquidazione Giudiziale, trova applicazione anche nell’ambito della Liquidazione Controllata.

Ciò atteso che la norma esprime un principio generale connaturato alla regola del concorso di cui all’art. 150, comma 1, CCII, espressamente richiamato dall’art. 270 CCII, che non può non trovare applicazione anche in relazione alle procedure di sovraindebitamento.

Pertanto, il mutuante avrebbe potuto e, anzi, dovuto insinuare l’intero credito alla data di apertura della Liquidazione Controllata, senza alcuna necessità di previamente comunicare al debitore la decadenza dal beneficio del termine.

Le statuizioni della Corte di Cassazione

La Suprema Corte ha confermato quanto deciso dal Tribunale, evidenziando come quest’ultimo avesse richiamato un precedente di legittimità e come vadano letti nella medesima prospettiva la ritenuta opponibilità del privilegio processuale fondiario anche alla Liquidazione Controllata e l’avvenuta equiparazione di Liquidazione Giudiziale e Liquidazione Controllata in tema di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Ancora, la Corte di Cassazione ha fermamente giustificato la discrezionalità del legislatore nell’aver disciplinato in modo diverso i termini per la presentazione delle domande di ammissione al passivo delle Liquidazioni Giudiziali e delle Liquidazioni Controllate. Ciò in considerazione della minore entità dell’insolvenza e della maggiore snellezza che caratterizzano queste ultime.

Conclusioni

La sentenza, che assimila la Liquidazione Controllata alla Liquidazione Giudiziale, assume particolare rilievo nella misura in cui il Codice della Crisi non ha espressamente disposto una clausola generale che preveda l’applicabilità alla Liquidazione Controllata delle norme dettate in materia di Liquidazione Giudiziale, in quanto compatibili.

Tale clausola generale è, infatti, prevista per la procedura di concordato minore in relazione alle norme dettate in materia di concordato preventivo. Per la Liquidazione Controllata occorre, invece, al riguardo ricorrere alle interpretazioni dottrinali e giurisprudenziali.

Cass. Civ., Sez. 1, 28 ottobre 2025, n. 28573

Autore Roberta Maria Pagani

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