27.04.2026 Icon

Finanziamenti a imprese insolventi e nullità: il confine tra credito e illecito

Il finanziamento concesso a un’impresa già in stato di insolvenza, quando contribuisca ad aggravarne il dissesto e a ritardarne l’emersione, può determinare non solo responsabilità del finanziatore, ma anche la nullità del contratto e l’irripetibilità delle somme erogate. In questa prospettiva, la concessione abusiva del credito assume rilievo non solo sul piano risarcitorio, ma anche su quello della validità negoziale, ove sia accertata la violazione di una norma imperativa di rilievo penale e la contrarietà al buon costume economico.

Corte di Cassazione, Sez. I, 25 marzo 2026, n. 7134

Un finanziamento che aggrava il dissesto e ritarda la crisi

La vicenda trae origine dall’opposizione allo stato passivo proposta da una banca, esclusa per crediti derivanti da due finanziamenti chirografari concessi nel contesto delle misure emergenziali di sostegno alla liquidità e assistiti da garanzia pubblica. Il giudice di merito ha accertato che tali operazioni erano state effettuate in presenza di evidenti indici di insolvenza e in assenza di concrete prospettive di risanamento, rilevando altresì come una parte delle somme fosse stata utilizzata per il ripianamento di un’esposizione pregressa verso lo stesso istituto finanziatore. Tale circostanza è stata valorizzata quale indice della consapevolezza della banca circa l’incapacità dell’impresa di far fronte alle proprie obbligazioni senza ricorrere a nuovo indebitamento. In questo contesto, il finanziamento è stato ritenuto idoneo non solo ad aumentare l’esposizione debitoria, ma anche a ritardare l’emersione della crisi, consentendo la prosecuzione dell’attività in assenza di prospettive di riequilibrio, con conseguente pregiudizio per la massa dei creditori.

Il finanziamento come “reato-contratto”

Su tali basi, il giudice di merito ha ravvisato un’ipotesi di abusiva concessione del credito, ritenendo configurabile il concorso della banca nella fattispecie di bancarotta semplice e dichiarando la nullità dei contratti. La Cassazione conferma integralmente questa impostazione e compie un passaggio ulteriore: il finanziamento non è solo fonte di responsabilità, ma può costituire esso stesso la condotta illecita, quando realizza il risultato vietato dalla norma penale che sanziona l’aggravamento del dissesto. In questa prospettiva, il contratto viene qualificato come “reato-contratto”, con conseguente nullità per violazione di norma imperativa. Ciò che assume rilievo centrale è l’accertamento della conoscenza dello stato di insolvenza e del contributo causale del finanziamento all’aggravamento del dissesto, ritenuti sufficienti a integrare la violazione della norma penale.

Buon costume economico e irripetibilità delle somme

La pronuncia non si limita alla nullità, ma estende la sanzione anche al piano restitutorio. La Corte ritiene infatti applicabile la regola dell’irripetibilità, qualificando l’operazione come contraria al buon costume economico. La nozione viene interpretata in senso ampio, fino a ricomprendere le condotte che alterano il corretto funzionamento del mercato, consentendo la permanenza artificiale di imprese ormai decotte. In questa prospettiva, il finanziamento che contribuisce a ritardare l’emersione dell’insolvenza non può essere fatto valere in sede concorsuale neppure a titolo di ripetizione dell’indebito in relazione alla somma erogata a titolo di finanziamento, con conseguente perdita integrale del credito.

Prime conclusioni

La decisione segna un’evoluzione rispetto a orientamenti più cauti, nei quali si escludeva ogni automatismo tra violazione degli obblighi di valutazione del merito creditizio e responsabilità del finanziatore. Qui, invece, la Cassazione attribuisce rilievo decisivo agli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito, ritenendoli sufficienti a fondare tanto la nullità quanto l’irripetibilità delle somme.

Resta, tuttavia, un profilo di criticità, poiché l’accertamento della fattispecie penale, posto a fondamento della nullità, risulta esposto in termini sintetici, senza un’analitica ricostruzione degli elementi soggettivi e oggettivi del reato, con possibili ricadute sulla prevedibilità delle decisioni.

Autore Luciana Cipolla

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Autore Siria Nedbal

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