08.07.2026 Icon

Concordato semplificato e composizione negoziata: il Tribunale può sindacare i presupposti di accesso alla CNC

Il controllo sull’ammissibilità del concordato semplificato non si esaurisce nella verifica della regolarità della procedura e della proposta e del piano, ma si estende anche alla fase genetica della composizione negoziata. Qualora il debitore abbia fatto ricorso alla CNC in una situazione di insolvenza già irreversibile, il concordato semplificato deve essere dichiarato inammissibile.

Tribunale di Roma, XIV Sezione Civile, 27 maggio 2026.

Il caso: quando il concordato semplificato non supera il vaglio di ammissibilità

La decisione del Tribunale di Roma affronta uno dei profili più delicati del rapporto tra composizione negoziata e concordato semplificato.

La vicenda trae origine dalla domanda di concordato semplificato presentata da una società che, all’esito negativo della composizione negoziata, aveva proposto un piano liquidatorio assistito dall’apporto di nuova finanza, sostenendone la maggiore convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale.

Il Tribunale, tuttavia, non si limita a valutare il contenuto della proposta, ma ricostruisce l’intero percorso che aveva condotto all’accesso alla composizione negoziata, giungendo alla conclusione che quest’ultima fosse stata intrapresa in assenza dei presupposti richiesti dall’art. 12 CCII. Da tale accertamento deriva la declaratoria di inammissibilità del concordato semplificato.

Il controllo del tribunale investe anche la fase genetica della composizione negoziata

Il principio di maggiore interesse affermato dalla decisione riguarda l’estensione del sindacato giudiziale.

Secondo il Collegio, il controllo previsto dall’art. 25-sexies CCII non si esaurisce nella verifica della ritualità della proposta, della fattibilità del piano o della convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale. Il tribunale è chiamato a verificare anche se il debitore possedesse, al momento dell’accesso alla composizione negoziata, il requisito della ragionevole perseguibilità del risanamento.

Ne consegue che il concordato semplificato non costituisce un rimedio automaticamente esperibile all’esito negativo della CNC, ma presuppone che quest’ultima sia stata legittimamente instaurata e correttamente condotta. Il giudice può quindi riesaminare, anche a posteriori, la sussistenza dei presupposti di accesso alla composizione negoziata e dichiarare inammissibile la proposta qualora accerti che lo strumento fosse, sin dall’origine, inidoneo rispetto alla situazione dell’impresa.

La ragionevole perseguibilità del risanamento deve essere valutata in concreto

Muovendo da tale impostazione, il Tribunale ritiene che la società versasse già, al momento dell’accesso alla composizione negoziata, in una situazione di insolvenza non reversibile.

Assume particolare rilievo il passaggio nel quale il Collegio evidenzia come il piano fosse fondato sulla prosecuzione dell’attività e sull’utilizzo dei flussi finanziari derivanti dai nuovi contratti, nonostante tali risorse fossero già esposte alle numerose azioni esecutive promosse dai lavoratori. Poiché le misure protettive della composizione negoziata non operano nei confronti dei crediti di lavoro, il blocco della liquidità rappresentava, secondo il Tribunale, un effetto prevedibile fin dall’inizio del percorso negoziale.

La decisione valorizza così il requisito della “ragionevole perseguibilità del risanamento”, affermando che esso deve essere apprezzato in concreto, tenendo conto delle caratteristiche della crisi e dell’effettiva idoneità dello strumento prescelto a consentire il recupero della continuità aziendale.

Le valutazioni dell’esperto restano soggette al controllo del giudice

Un ulteriore profilo di interesse riguarda il ruolo dell’esperto.

Richiamando la più recente giurisprudenza di legittimità, il Tribunale ribadisce che le valutazioni contenute nella relazione finale non vincolano il giudice. Quest’ultimo deve verificarne l’attendibilità e la coerenza con la documentazione acquisita, potendo discostarsi dalle conclusioni dell’esperto quando esse non trovino adeguato riscontro negli elementi di fatto.

Nel caso di specie, il Collegio ha ritenuto che i ripetuti giudizi favorevoli espressi nel corso della composizione negoziata non fossero coerenti con il progressivo deterioramento della situazione finanziaria e con la manifesta inidoneità del percorso negoziale a conseguire il risanamento dell’impresa.

Un orientamento destinato a incidere sulla prassi

La pronuncia si segnala per avere attribuito al giudizio di ammissibilità del concordato semplificato una funzione particolarmente penetrante, estesa all’intero percorso di composizione negoziata.

Il principio che emerge è chiaro: il concordato semplificato rappresenta lo sbocco naturale soltanto di una composizione negoziata legittimamente avviata e concretamente orientata al risanamento. Quando, invece, emerga che l’impresa abbia fatto ricorso alla CNC in presenza di un’insolvenza già incompatibile con tale obiettivo, il tribunale può arrestare il procedimento dichiarando inammissibile la proposta.

Si tratta di un orientamento destinato ad incidere significativamente sulla prassi applicativa, poiché rafforza il controllo giudiziale sulla fase genetica della composizione negoziata e ribadisce che la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento costituisce un presupposto sostanziale dell’intero sistema delineato dal Codice della crisi.

Autore Giorgia Gaudenzi

Stage

Milano

g.gaudenzi@lascalaw.com

Desideri approfondire il tema Crisi e procedure concorsuali ?

Contattaci subito