Il concordato minore continua a confermarsi uno strumento orientato alla ricerca di soluzioni concretamente sostenibili per il debitore e al tempo stesso convenienti per i creditori. In questa prospettiva si inserisce la sentenza del Tribunale di Roma del 19 maggio 2026, che ha omologato una proposta di concordato minore liquidatorio valorizzando il ruolo dell’Organismo di Composizione della Crisi, la presenza di finanza esterna e il consenso espresso dalla quasi totalità del ceto creditorio.
Tribunale di Roma, Sez. XIV Civile, 19 maggio 2026
Il consenso dei creditori e l’omologazione del concordato
Con sentenza del 19 maggio 2026, il Tribunale di Roma ha omologato una proposta di concordato minore liquidatorio dopo aver accertato il raggiungimento delle maggioranze richieste dalla legge. Dalla relazione finale dell’OCC emergeva infatti l’adesione alla proposta da parte di creditori rappresentanti il 92,51% dell’esposizione debitoria complessiva, a fronte di una quota dissenziente pari al 7,49%. In assenza di contestazioni formulate nel termine assegnato ai creditori, il giudice ha ritenuto integrati i presupposti per l’omologazione.
La pronuncia conferma come il consenso del ceto creditorio continui a rappresentare uno degli elementi centrali del concordato minore, soprattutto quando non vengono sollevate specifiche contestazioni sulla convenienza o sulla fattibilità della proposta.
La relazione dell’OCC e il valore della finanza esterna
Particolarmente significativo è il richiamo operato dal Tribunale alla relazione dell’Organismo di Composizione della Crisi. Il giudice evidenzia infatti che il gestore aveva attestato la completezza e la veridicità della documentazione prodotta, la sostenibilità del piano e la sua convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria.
Nello stesso contesto viene valorizzata la presenza della finanza esterna, considerata un elemento idoneo a rafforzare la fattibilità della proposta. Il riferimento appare in linea con l’impostazione del Codice della crisi, che favorisce soluzioni capaci di incrementare il soddisfacimento dei creditori attraverso risorse ulteriori rispetto a quelle derivanti dalla sola liquidazione del patrimonio del debitore.
L’OCC protagonista anche dopo l’omologazione
La decisione richiama infine i compiti attribuiti all’OCC nella fase successiva all’omologazione. Al gestore viene infatti demandata la vigilanza sull’esatto adempimento del concordato, con il compito di affrontare eventuali difficoltà esecutive e di sottoporre al giudice le criticità emerse nel corso della procedura.
Pur nella sinteticità della motivazione, la sentenza si inserisce nel consolidato orientamento che attribuisce all’Organismo di Composizione della Crisi una funzione centrale non solo nella fase di accesso alla procedura, ma anche durante la sua esecuzione. Ne emerge una lettura sostanziale del concordato minore, nella quale la verifica della concreta sostenibilità del piano e dell’effettiva utilità per i creditori assume un ruolo prevalente rispetto ad approcci meramente formali.
11.09.2026