La concessione abusiva di credito non determina automaticamente la nullità del contratto di finanziamento. La Cassazione torna sul rapporto tra violazione delle regole di sana e prudente gestione bancaria e accertamento del passivo, precisando che la nullità può configurarsi solo quando la condotta configuri un comportamento predatorio o un reato-contratto.
Cassazione civ., Sez. I, 11 giugno 2026, n. 19299
Il credito contestato in sede fallimentare
La vicenda trae origine dalla domanda di ammissione al passivo proposta da una banca nei confronti del fallimento di una società, per crediti derivanti da un mutuo fondiario, da rapporti di conto corrente, da anticipi fatture e da plurimi finanziamenti, alcuni dei quali assistiti da garanzia pubblica.
Il Giudice Delegato escludeva il credito, ritenendo la presenza di fatti potenzialmente illeciti o comunque riconducibili ad un’abusiva concessione del credito.
In sede di opposizione, il Tribunale di Napoli ammetteva solo parzialmente il credito, reputando nulli il mutuo ipotecario e dei mutui chirografari per illiceità della causa, sul presupposto che la banca fosse consapevole dello stato di decozione della società finanziata. Secondo il Tribunale, le risultanze del bilancio di un determinato esercizio sarebbero state tali da incrementare l’onere di diligenza in capo alla banca, che avrebbe dovuto acquisire un certificato di pendenza dei carichi tributari, quale adempimento di sana e prudente gestione.
Il Tribunale, inoltre, accoglieva l’eccezione di compensazione proposta dalla Curatela per il danno asseritamente cagionato alla massa dei creditori.
La violazione delle regole bancarie non comporta automaticamente la nullità
La Suprema Corte, con questa così come mediante ulteriori pronunce pubblicate nella medesima data (tra le altre, Cass. civ., Sez. I, 11 giugno 2026, nn. 19288, 19276 e 19264), ha escluso che dalla violazione delle regole di sana e prudente gestione bancaria possa derivare, di per sé, la nullità del contratto.
Il principio si colloca nel solco dell’orientamento secondo cui la violazione di regole di condotta può generare responsabilità risarcitoria, ma non incide automaticamente sulla validità genetica del contratto.
Il comportamento predatorio o il reato-contratto
La nullità può, invece, configurarsi, continua la Cassazione, quando la vicenda non si esaurisca nella violazione delle regole prudenziali, ma presenti un comportamento predatorio del finanziatore oppure la consumazione di un reato-contratto.
In tale ipotesi, il giudice del merito dovrebbe accertare l’esistenza di un reato consumato da entrambe le parti del contratto bancario. Più in particolare, il funzionario della Banca deve aver concorso, con il debitore, come extraneus nell’interesse della banca, con l’elemento soggettivo previsto dal reato, avuto riguardo all’aggravamento del dissesto, e sempre che vi sia stato nesso di causalità tra condotta (erogazione del finanziamento) ed evento (aggravamento del dissesto).
Diversamente, il rimedio resta quello risarcitorio a tutela della massa dei creditori, senza un’esclusione automatica del credito dalla verifica fallimentare.
L’eccezione di compensazione della Curatela
La Cassazione ha accolto, altresì, il motivo di ricorso concernente l’avvenuta compensazione dei crediti richiesti con presunti crediti vantati dalla Curatela fallimentare. Ciò ritenendo che il Giudice di merito non avesse indicato gli elementi in base ai quali fosse stata ritenuta l’insorgenza e la certezza di questi controcrediti, nell’an e nel quantum.
Considerazioni conclusive
La decisione mitiga quanto in precedenza affermato dalla Cassazione con la pronuncia n. 7134 del 2026 e offre un chiarimento importante: la concessione abusiva di credito non è idonea, da sola, a travolgere il finanziamento. Il punto decisivo è l’eventuale accertamento dell’esistenza di un comportamento predatorio del creditore ovvero della consumazione di un reato-contratto (che si configura quanto la stipula del contratto viola direttamente specifiche norme penali).
25.08.2026