29.07.2026 Icon

Concessione abusiva del credito: esclusa la condotta-reato della Banca, mutuo valido e credito ammesso

La concessione di credito da parte della banca, anche in presenza di profili di criticità del debitore, non comporta automaticamente la nullità del contratto, né impedisce l’ammissione al passivo del credito residuo. L’eventuale violazione degli obblighi di corretta valutazione del merito creditizio può rilevare sul piano risarcitorio, ma non è, di per sé, sufficiente a travolgere la validità del rapporto o a giustificare il rigetto della domanda di insinuazione in sede di verifica crediti.

Tribunale di Nola, Sez. II, 20 luglio 2026, n. 119

L’udienza di verifica crediti: il mutuo c.d. “solutorio” e l’esclusione dallo stato passivo

La vicenda prende le mosse dalla domanda di ammissione al passivo presentata da una banca per il saldo residuo di un finanziamento chirografario, assistito dalla garanzia del Fondo di Garanzia ex lege n. 662/1996.

In sede di verifica crediti, la Curatela proponeva l’esclusione del credito, rilevando che il finanziamento sarebbe stato destinato, in larga parte, al consolidamento di precedenti esposizioni debitorie verso il medesimo Istituto. Secondo il Curatore, l’operazione avrebbe integrato una concessione abusiva del credito e da tale impostazione veniva fatta discendere la nullità del contratto per violazione della norma imperativa di cui all’art. 217, comma 1, n. 4, l.f. (oggi art. 323, comma 1, lett. d), CCII), sul presupposto del concorso della banca finanziatrice nel reato proprio dell’intraneus.

Il Giudice Delegato, aderendo alla posizione della Curatela, rigettava la domanda. La Banca proponeva quindi opposizione allo stato passivo, contestando la nullità del mutuo solutorio e deducendo che l’eventuale violazione delle regole di valutazione del merito creditizio non determina la nullità del contratto, potendo al più fondare pretese risarcitorie o rimedi di natura risolutoria. L’opponente rilevava, inoltre, che al momento dell’erogazione non erano emersi elementi idonei a far presumere una crisi irreversibile della società, come confermato dall’assenza di eventi pregiudizievoli e dalla regolarità dei pagamenti.

All’esito del giudizio di opposizione allo stato passivo ex art. 206 CCII, il Tribunale di Nola ha accolto l’opposizione, disponendo l’ammissione del credito in chirografo, al netto di quanto già incassato a seguito dell’escussione della garanzia statale.

Concessione abusiva del credito e nullità del finanziamento: nessun automatismo

La decisione in commento, ottenuta dallo Studio, si pone nel solco del più recente orientamento della Corte di Cassazione in materia di concessione abusiva del credito: la violazione delle regole di sana e prudente gestione bancaria può assumere rilievo sul piano risarcitorio, ma non comporta, di per sé, la nullità del contratto di mutuo per illiceità della causa, ai sensi degli artt. 1343 e 1418 c.c. (cfr. ex multis Cass. Civ., Sez. I civile, 11 giugno 2026, n. 19276 e Cass. Civ., Sez. I, 11 giugno 2026, n. 19302).

Secondo tali approdi, recepiti dal Tribunale di Nola, l’invalidità del finanziamento resta configurabile solo in presenza di un quid pluris, rappresentato da una condotta predatoria dell’intermediario o dalla ricorrenza di un vero e proprio “reato-contratto”, da accertare nei suoi elementi oggettivi e soggettivi. In assenza di tali presupposti, il contratto conserva la propria causa giustificativa e la banca mantiene il diritto di insinuarsi al passivo per il credito debitamente documentato.

Nel caso di specie, il Tribunale ha escluso la sussistenza di una condotta penalmente rilevante del funzionario dell’Istituto mutuante, in concorso con gli organi sociali della debitrice, nonché la configurabilità di un reato-contratto idoneo a determinare la nullità del finanziamento. Tali elementi, peraltro, non risultavano adeguatamente delineati neppure nel provvedimento impugnato.

Tale conclusione non muta per il solo fatto che il finanziamento sia qualificato come “solutorio”, in quanto destinato a ripianare pregresse esposizioni debitorie. Anche in questa ipotesi, infatti, non viene meno la causa lecita del contratto, ove la somma erogata sia comunque entrata nella disponibilità giuridica della società finanziata. Il consolidamento dell’indebitamento, dunque, non trasforma automaticamente l’operazione in un negozio privo di causa o contrario a norme imperative.

Nel caso in esame, il Tribunale ha inoltre rilevato che gli elementi istruttori acquisiti non consentivano di affermare che, al momento della stipulazione del contratto, la società versasse già in una situazione di dissesto irreversibile, conoscibile dall’intermediario secondo l’ordinaria diligenza professionale.

Considerazioni conclusive

La decisione ribadisce un principio di significativo rilievo: la concessione abusiva del credito non può essere elevata a clausola generale di invalidità del finanziamento.

Il credito fondato su un valido contratto di mutuo, ove adeguatamente documentato, deve essere ammesso al passivo, salvo che siano accertati elementi ulteriori idonei a dimostrare che la condotta della Banca abbia superato la soglia della mera imprudenza, sino a integrare un illecito penale o un intento predatorio.

Autore Roberta Maria Pagani

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