L’accesso alla procedura non è consentito a qualsiasi consumatore sovraindebitato, ma solo a quello che abbia determinato la condizione di sovraindebitamento in assenza di dolo o colpa grave.
Difettando tale presupposto di ammissibilità, il Tribunale di Roma ha rigettato l’omologa di un piano del consumatore.
Sulla scorta delle contestazioni sollevate dallo Studio per conto di un creditore, con il recentissimo provvedimento in commento, il Tribunale ha ribadito che la situazione di sovraindebitamento non deve sorgere per dolo o colpa grave, in conformità con quanto oggi stabilito dal nuovo CCII.
Nel caso di specie, la debitrice sosteneva che la situazione di sovraindebitamento fosse stata causata dalla sopravvenuta scomparsa del marito avvenuta nel 2000 e dalla conseguente necessità di sostenere le spese di mantenimento e di salute della propria figlia. Ciò, tuttavia, senza allegare alcuna delle ingenti spese che avrebbe sostenuto per le cure mediche e i disturbi alimentari/di ludopatia di quest’ultima.
Ebbene, il Giudice ha rilevato come non vi sia ragione per cui si possa affermare che il sovraindebitamento non sia stato generato, invece, da spese di tutt’altro genere e del tutto voluttuarie, mancando qualsivoglia ricevuta o resoconto delle somme che sarebbero state spese nell’interesse della figlia.
Infatti, è onere del ricorrente, anche attraverso la mediazione fornita dalla relazione dell’OCC, comprovare che la situazione di sovraindebitamento non sia sorta per dolo o colpa grave. In assenza di tale prova, non risulta integrato il requisito di meritevolezza richiesto dalla legge per beneficiare della ristrutturazione dei debiti.
Altra questione interessante sollevata dalla pronuncia riguarda il tema dell’alternativa liquidatoria, in quanto il Tribunale, in base alle osservazioni proposte dai creditori, è chiamato a valutare che questi ultimi trovino dall’esecuzione del piano soddisfazione in misura non inferiore rispetto all’alternativa liquidatoria.
Nel caso di specie, il Giudice ha rilevato come la liquidazione risultasse essere più conveniente, in quanto la ricorrente, prossima alla pensione, ha ritenuto di attribuire il proprio TFR ai creditori per una minor somma, pari a Euro 9.168,69, a fronte di una stima prospettata dall’OCC per la maggior somma di Euro 65.000,00.
A questo proposito, la pronuncia evidenzia come i creditori otterrebbero un maggior soddisfacimento in sede di liquidazione controllata, in quanto verrebbero distribuite somme maggiori di quelle rese disponibili dalla proposta di piano del consumatore.
Difettando il requisito di meritevolezza e vista la maggior convenienza dell’alternativa liquidatoria, il Tribunale di Roma ha rigettato l’omologa del piano del consumatore.
11.09.2026