Negare all’imprenditore individuale cessato l’accesso alla procedura negoziale di concordato minore determinerebbe una ingiustificata limitazione degli strumenti disponibili per la sua esdebitazione ed una illogica e contraddittoria esclusione dall’accesso a strumenti di natura negoziale.
Così il Tribunale di Ancona si è espresso in merito a un concordato minore proposta da un imprenditore individuale che aveva cessato l’attività d’impresa, cancellandosi dal registro delle imprese.
Nel caso di specie, il ricorrente ha richiesto l’apertura della procedura di concordato minore in relazione ai debiti contratti nello svolgimento della propria attività d’impresa, mediante l’omonima ditta individuale, ormai da anni cancellata dal registro delle imprese.
Come noto, tuttavia, l’art. 33 CCII impedisce l’accesso al concordato all’imprenditore cancellato.
Secondo il Tribunale di Ancona, tale disposizione si riferisce unicamente all’imprenditore collettivo, la cui cancellazione dal registro imprese comporta la definitiva estinzione.
Diversamente, la norma non risulterebbe applicabile all’imprenditore individuale che, posta fine alla propria attività, sopravvive alla cessazione della ditta.
Inoltre, ha rilevato che l’imprenditore individuale che ponga fine alla propria attività e versi in uno stato di sovraindebitamento per i debiti di impresa, e perciò di natura non consumeristica, non può accedere al piano di ristrutturazione dei debiti, in quanto tale procedura è riservata in via esclusiva al consumatore.
Ebbene, negare all’imprenditore individuale anche l’accesso alla procedura di concordato minore determinerebbe un’ingiustificata limitazione degli strumenti disponibili per la sua esdebitazione.
Infatti, l’imprenditore sarebbe costretto a ricorrere alla liquidazione controllata, essendogli precluse tutte le alternative di composizione negoziale della crisi.
Ciò in aperto contrasto la finalità del codice della crisi, volto sempre a preferire una soluzione concordata rispetto all’alternativa liquidatoria.
In definitiva, secondo il Tribunale, la cancellazione dell’impresa dal registro delle imprese non è ostativa all’apertura della procedura di concordato minore, ma solo nell’ipotesi in cui si tratti di imprenditore individuale che versi in uno stato di sovraindebitamento per debiti contratti nell’esercizio dell’impresa stessa.
11.09.2026