Il termine per la presentazione delle domande di ammissione al passivo della liquidazione controllata è soggetto alla sospensione feriale dei termini, non ravvisandosi ragioni per un trattamento differenziato dei creditori che intendano insinuarsi nella procedura di liquidazione controllata rispetto ai creditori che presentino una domanda di insinuazione nella liquidazione giudiziale.
Trib. Terni, 4 luglio 2024, n. 19
Con la pronuncia in commento, il Tribunale di Terni conferma l’applicazione anche alla liquidazione controllata e, più in particolare, alla presentazione delle domande di restituzione, rivendicazione ed ammissione al passivo della disciplina relativa alla sospensione feriale dei termini.
La precisazione è contenuta nell’ambito di una sentenza emessa proprio per l’apertura di una procedura di liquidazione controllata. Il Tribunale, accertata la sussistenza dei presupposti necessari per l’apertura della procedura di sovraindebitamento di stampo liquidatorio, si sofferma infatti sull’applicabilità della sospensione feriale al termine per la predisposizione della domanda di ammissione (termine non superiore a sessanta giorni, portati oggi a novanta dal terzo correttivo di recentissima entrata in vigore). Ciò atteso che la sentenza in commento è stata pubblicata in data 4 luglio 2024 e, dunque, alle soglie del periodo feriale.
Il Tribunale ha dunque sottolineato come non si ravvisino ragioni per un trattamento differenziato dei creditori che intendano insinuarsi nella procedura di liquidazione giudiziale rispetto a coloro che vogliano presentare le medesime domande nell’ambito di una procedura di liquidazione controllata.
Se quindi l’art. 9 CCII dispone, in linea generale, che la sospensione feriale dei termini non si applica ai procedimenti del codice salvo espressa previsione in senso contrario, alla luce della sentenza in commento non sembrano esservi dubbi circa l’applicabilità anche alla liquidazione controllata (in forza del rimando operato dall’art. 270 CCII) della disposizione dettata in materia di liquidazione giudiziale (art. 201 co. 10 CCII) ai sensi della quale “Il procedimento […] è soggetto alla sospensione feriale dei termini di cui all’articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742”.
Ebbene la pronuncia contiene un importante chiarimento pratico per i creditori dei soggetti sovraindebitati che accedono alla procedura di liquidazione controllata.