Il credito di natura concorsuale vantato dall’istituto di credito, assistito da garanzia, nei confronti del fallimento del fideiussore deve essere fatto valere attraverso l’ordinario procedimento di accertamento del passivo, non essendo sufficiente un mero intervento in sede di riparto – facoltà riconosciuta al creditore ipotecario su beni ricompresi nell’attivo del terzo datore di garanzia fallito – poiché, con il rilascio della fideiussione, il creditore acquista un diritto di credito immediatamente azionabile nei confronti del fideiussore poi dichiarato fallito.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 16 settembre 2025, n. 25268
La vicenda trae origine dalla domanda di ammissione al passivo proposta da un istituto di credito nei confronti della società fallita che aveva rilasciato fideiussione a garanzia di un finanziamento fondiario concesso a una società controllante. Il giudice delegato aveva ammesso il credito solo parzialmente, ritenendo che, in mancanza di un previo accertamento del credito nei confronti del debitore principale, la banca non potesse essere ammessa al passivo del fallimento del garante, ma soltanto far valere le proprie ragioni in sede di riparto.
Il Tribunale di Latina, in sede di opposizione allo stato passivo, aveva confermato tale impostazione, valorizzando l’assenza di un accertamento del credito nei confronti del debitore principale quale ostacolo all’ammissione al passivo del fideiussore.
La Suprema Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso dell’istituto di credito, affermando un principio di segno opposto: il credito derivante dalla fideiussione prestata dalla società poi fallita deve essere accertato secondo le regole proprie della verifica crediti, senza che sia necessario un autonomo e definitivo accertamento del credito nei confronti del debitore principale.
La decisione si inserisce nel solco della giurisprudenza che distingue tra responsabilità senza debito e obbligazioni di garanzia personale. Nel caso della fideiussione, infatti, il garante assume un’obbligazione autonoma, ancorché accessoria, che lo rende coobbligato solidale ai sensi dell’art. 1944 c.c. Ne consegue che il creditore garantito non è titolare di un mero diritto di prelazione su un bene del fallito, ma di un vero e proprio credito verso la massa, da accertarsi secondo le regole ordinarie della verifica concorsuale.
Pertanto, il creditore garantito è legittimato a presentare domanda di ammissione al passivo nel fallimento del fideiussore per l’intero credito, secondo le regole ordinarie della verifica concorsuale.
Diversa è, invece, la fattispecie del titolare di un diritto reale di garanzia su beni del fallito a fronte di un debito altrui. In tale ipotesi, non vi è un credito verso il fallito, bensì un diritto di prelazione sul bene oggetto di garanzia, con la conseguenza che la partecipazione alla procedura avviene nei limiti della distribuzione del ricavato dalla liquidazione del bene gravato. Pertanto, il suo intervento sarà legittimo in sede di distribuzione dell’attivo, al momento della vendita dell’immobile ipotecato.
È necessario evidenziare che detta ricostruzione, relativa alla posizione del creditore del terzo datore di garanzia reale, formatasi in materia di fallimento, ha subito una significativa revisione.
Infatti, il Codice della crisi ha esteso l’ambito delle domande da proporsi nella fase di verifica non solo alle istanze di ammissione di crediti o di restituzione o rivendicazione di beni compresi nella procedura, ma anche alle domande di partecipazione al riparto delle somme ricavate dalla liquidazione di beni ipotecati o dati in pegno a garanzia di debiti altrui.
Il Codice della crisi ha, così, superato l’assetto delineato dalla giurisprudenza di legittimità formatasi con riferimento alla normativa fallimentare, imponendo al creditore del terzo datore di garanzia reale di far valere, già in sede di verifica del passivo e nel rispetto dei relativi termini decadenziali, il proprio diritto di soddisfarsi sul ricavato dalla vendita del bene acquisito alla massa, mediante la presentazione di un’apposita domanda di partecipazione al riparto.
11.09.2026