23.10.2024 Icon

3° Pillola – Gli esiti della Composizione Negoziata e il concordato semplificato

Cari Lettori, Care Lettrici,

proseguiamo l’esame delle novità introdotte dal terzo Decreto Correttivo del Codice della Crisi occupandoci oggi delle modifiche alla Composizione Negoziata relative agli esiti della stessa e quelle apportate alla disciplina del Concordato Semplificato.

Gli esiti della Composizione Negoziata

L’art. 23 del CCII disciplina l’ipotesi in cui, durante o all’esito della CNC, vengano individuate soluzioni idonee al superamento della situazione di crisi o insolvenza dell’impresa.

Il decreto correttivo, senza stravolgere la norma in commento, la rimaneggia in più punti. 

Interessante è, innanzitutto, l’inserimento del comma 2 ter all’art. 23 il quale precisa che le soluzioni di cui ai commi 1 e 2 possono intervenire durante le trattative o a conclusione della composizione negoziata e la sottoscrizione dell’esperto, quando prevista, può essere apposta successivamente. Quindi tutti i possibili sbocchi della composizione possono intervenire anche dopo la chiusura delle trattative, determinando una sorta di ultrattività del ruolo dell’esperto, chiamato ad apporre la propria sottoscrizione anche a trattative chiuse.

Ciò premesso, con riguardo alle singole modifiche:

  • viene precisato, al primo comma, lett. a), che un eventuale contratto può essere stipulato con uno o più creditori, ma anche con una o più parti interessate all’operazione di risanamento;
  • resta invariata la possibilità di concludere la convenzione di moratoria di cui all’articolo 62;
  • alla lettera c) viene precisato che uno degli sbocchi della composizione negoziata può essere costituito da un accordo sottoscritto dall’imprenditore, dai creditori aderenti e dalle altre parti interessate all’operazione di risanamento che vi hanno aderito, nonché dall’esperto. Non è quindi sufficiente che vi partecipino i creditori totut court, ma, come era già intuibile, solo quelli “aderenti” così superandosi una trama normativa che, se interpretata alla lettera, avrebbe richiesto all’imprenditore la ricerca della unanimità;
  • una ulteriore modifica interessa l’art. 23, comma 2, lett. b), a mente del quale l’imprenditore può richiedere l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui agli artt. 57, 60 e 61 CCII. Qui il correttivo è intervenuto ampliando i casi in cui la percentuale di adesione dei creditori all’accordo di ristrutturazione ad efficacia estesa necessaria ai fini dell’omologa (art. 61, comma 2, lett. c) è ridotta dal 75 al 60%. Tale riduzione si avrà non più solo quando il raggiungimento dell’accordo risulta dalla relazione finale dell’esperto, ma anche allorché la domanda di omologazione venga proposta nei 60 giorni successivi alla comunicazione all’imprenditore della relazione finale con la quale la composizione negoziata viene archiviata. L’intento, chiaramente, è quello di esortare l’imprenditore ad agire con solerzia;
  • è stato poi introdotto il comma 2 bis, il quale prevede che, nel corso delle trattative, l’imprenditore può formulare una proposta di accordo transattivo alle agenzie fiscali, all’Agenzia delle entrate-Riscossione che prevede il pagamento, parziale o dilazionato, del debito e dei relativi accessori. La proposta non può essere formulata in relazione ai tributi costituenti risorse proprie dell’Unione europea. Alla proposta sono allegate la relazione di un professionista indipendente che ne attesta la convenienza rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale per il creditore pubblico cui la proposta è rivolta e una relazione sulla completezza e veridicità dei dati aziendali redatta dal soggetto incaricato della revisione legale, se esistente, o da un revisore legale iscritto nell’apposito registro a tal fine designato. L’accordo è sottoscritto dalle parti e comunicato all’esperto e produce effetti con il suo deposito presso il tribunale competente ai sensi dell’articolo 27. Il giudice, verificata la regolarità della documentazione allegata e dell’accordo, ne autorizza l’esecuzione con decreto o, in alternativa, dichiara che l’accordo è privo di effetti. L’accordo si risolve di diritto in caso di apertura della liquidazione giudiziale o della liquidazione controllata o di accertamento dello stato di insolvenza oppure se l’imprenditore non esegue integralmente, entro sessanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti.

Il concordato semplificato

Nella nuova formulazione dell’art. 25 sexies è tuttora previsto che l’esperto nella relazione finale dichiara che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede  e che le soluzioni individuate ai sensi dell’articolo 23, commi 1 e 2, lettere a), e b) non sono praticabili. È stato tuttavia eliminato il riferimento al fatto che le trattative “non hanno avuto esito positivo”, il che sembrerebbe far pensare che il concordato semplificato non sia un “fallimento” delle trattative stesse. In questa ottica occorrerà vedere in che modo i dati diffusi da Unioncamere tratteranno questo possibile sbocco della CNC.

Viene poi richiamata la possibilità di soddisfare parzialmente i creditori assistiti da privilegio, pegno o ipoteca, attraverso il ricorso alla cd. perizia di degrado, di cui all’art. 84, co. 5, ora richiamato espressamente dall’art. 25-sexies.

Testualmente nella Relazione Illustrativa si legge “la lettera a) emenda il comma 1 eliminando il riferimento all’esito non positivo della composizione negoziata, in linea con quanto chiarito nell’articolo 23, e precisando che il concordato semplificato è ammissibile qualora uno qualunque degli esiti previsti in quella disposizione non sia risultato praticabile pur se le trattative si sono svolte. Si corregge inoltre l’erroneo richiamo alle soluzioni di cui all’articolo 23, comma 2, e si chiarisce, al fine di colmare un vuoto normativo, che il meccanismo di suddivisione in classi riguarda anche i privilegiati degradati al chirografo inserendo il rinvio all’articolo 84, comma 5”.

Nel decreto correttivo è stata poi inserita la precisazione che “nel rispetto del termine di cui al primo periodo [i 60 giorni], l’imprenditore può proporre la domanda di cui all’articolo 40 anche con riserva di deposito della proposta e del piano”. È pertanto possibile ora accedere al concordato semplificato anche con la domanda prenotativa.

Il correttivo ha, inoltre, precisato che Il Tribunale prima di dichiarare «aperta» la procedura e nominare l’ausiliario deve valutare la ritualità della proposta anche con riferimento alla corretta formazione delle classi (modifica all’art. 25 sexies comma 3).

Nella Relazione Illustrativa a tal proposito si legge che “La lettera c) sostituisce il comma 3 riformulando, innanzitutto, il riferimento al controllo sulla ritualità della proposta al fine di fugare i dubbi sorti sul significato di tale espressione ed in particolare sul contenuto delle verifiche compiute dal tribunale nella fase iniziale. In coerenza con la ratio normativa si puntualizza, dunque, che la ritualità riguarda sempre anche la corretta formazione delle classi. Il comma 3 è poi modificato per completarne i passaggi procedurali prevedendo la possibilità che, come nel concordato preventivo, il tribunale conceda un termine per l’integrazione o la modifica del piano prima di completare le sue verifiche iniziali”.

Ancora è stata espressamente prevista la possibilità per Il Tribunale di concedere un termine non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni e modifiche e produrre nuovi documenti (modifica all’art. 25 sexies comma 3).

Con la modifica all’art. 54 CCII commi 1 e 2 CCII, che ora contemplano un espresso richiamo all’art. 25 -sexies CCII, è superato ogni dubbio in relazione alla possibilità o meno di poter richiedere nell’ambito del concordato semplificato l’applicazione delle misure protettive e cautelari.

Da ultimo segnaliamo una modifica all’articolo 25-septies CCII finalizzata a completare, nell’ambito del concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, i richiami alla disciplina del concordato liquidatorio tra i quali vanno necessariamente inclusi quelli alle disposizioni sulle azioni del liquidatore giudiziale di cui all’articolo 115 CCII.

Autore Luciana Cipolla

Partner

Milano

l.cipolla@lascalaw.com

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