17.10.2024 Icon

Il Consiglio di Stato rimanda alla CGUE la decisione sul registro dei titolari effettivi

Con l’ordinanza del 15 ottobre 2024, all’interno del procedimento per l’impugnazione del d.m. 55/2022 sul registro dei titolari effettivi, il Consiglio di Stato ha rimesso alla Corte di Giustizia UE sei questioni pregiudiziali.

Come noto, il registro dei titolari effettivi rappresenta uno dei più recenti istituti introdotto dalla normativa antiriciclaggio, e obbliga una vasta serie di soggetti (società di capitali, consortili, cooperative, trust, etc.) a comunicare in un apposito registro tenuto dalle Camere di Commercio il nome della persona fisica (o delle persone fisiche) che – sulla base di particolari indici – in ultima istanza possiede o controlla l’impresa, o ne risulta beneficiaria.

Tra le varie previsioni stabilite nel decreto, vi è anche quella che assimila il mandato fiduciario al trust, con la conseguenza che pure le fiduciarie sarebbero tenute a comunicare il nome del titolare effettivo.

Proprio per questa ragione alcune associazioni di categoria, rappresentative delle società fiduciarie, promossero un ricorso in sede amministrativa di fronte al TAR Lazio per l’impugnazione del decreto ministeriale che prevede tale obbligo, evidenziando l’illegittimità dell’assimilazione del mandato fiduciario a trust.

Ciò ha determinato la sospensione dell’obbligo di comunicazione del titolare effettivo da parte di tutti i soggetti obbligati (e quindi, non solo le fiduciarie), fino a una decisione definitiva dell’autorità giurisdizionale amministrativa.

Il TAR Lazio respinse il ricorso, costringendo i ricorrenti ad appellarsi per l’appunto al Consiglio di stato.

I quesiti formulati dal Consiglio di stato alla CGUE attengono essenzialmente alla corretta interpretazione della c.d. direttiva UE antiriciclaggio (849/2015) e hanno a oggetto, in particolare:

  • se nella nozione di “istituto giuridico” (così nella versione italiana, art. 31) possa essere ricompreso anche il trust;
  • se effettivamente spetti al giudice nazionale (e quindi alla CGUE) la verifica della sussistenza di tale affinità;
  • se il diritto UE (e, in particolare, l’art. 31 citato) osti a una disciplina nazionale che considera i mandati fiduciari come istituti affini al trust;
  • se l’assimilazione del mandato fiduciario al trust violi il principio di proporzionalità;
  • se la direttiva antiriciclaggio non sia contraria alle previsioni del TFUE;
  • se il diritto interno (e, in particolare, le previsioni del d.m. 55/2022) sia più in generale conforme alla direttiva antiriciclaggio.

Autore Simone Mascelloni

Associate

Milano

s.mascelloni@lascalaw.com

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