L’Unità di informazione finanziaria presso la Banca d’Italia (UIF) ha posto in consultazione le nuove istruzioni per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette, destinate a sostituire il Provvedimento emanato dall’Unità stessa in data 4 maggio 2011.
Come noto, la segnalazione di operazioni sospette rappresenta uno dei più importanti presidi antiriciclaggio, e costituisce l’esito di un processo valutativo condotto, da parte dei soggetti obbligati, a partire dall’individuazione di indici di anomalia, soggettivi e oggettivi, utili al fine di decidere se, con riferimento a un particolare soggetto e una particolare operazione, si configura il sospetto.
Le Istruzioni sollecitano, anzitutto, l’acquisizione di piena consapevolezza dei ruoli e dei compiti dei destinatari, della necessità di svolgere specifiche valutazioni e di adottare corrette modalità di segnalazione, senza automatismi segnaletici o approcci cautelativi.
Il Provvedimento si articola in tre parti.
Nella prima sono delineati i principi e le regole da osservare nella collaborazione attiva per la prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, nonché del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa; sono altresì previste specifiche disposizioni relative alle fasi di individuazione ed esame delle anomalie, nonché per l’attività di segnalazione delle operazioni sospette.
Ulteriori previsioni riguardano la sospensione delle operazioni sospette e i flussi di ritorno sugli esiti delle segnalazioni comunicati dalla UIF, nonché i rapporti che intercorrono tra l’obbligo di segnalazione e gli obblighi derivanti da altre previsioni normative.
La seconda parte contiene, invece, disposizioni relative agli adempimenti organizzativi e procedurali funzionali alla segnalazione di operazioni sospette, con particolare riferimento alla nomina del responsabile per le segnalazioni di operazioni sospette e alla procedura interna adottata per l’adempimento dell’obbligo di segnalazione.
Queste ultime disposizioni sono rivolte ai destinatari non sottoposti alla supervisione delle Autorità di vigilanza di settore; per gli altri restano ferme le previsioni delle medesime Autorità.
La terza parte, infine, disciplina la registrazione al portale telematico dell’UIF per la trasmissione delle segnalazioni.
La consultazione delle nuove istruzioni durerà 60 giorni.
25.11.2025