02.10.2025 Icon

Superbonus 110%: quando il professionista ha diritto al compenso?

Per ottenere il pagamento di una prestazione professionale basta provare la sola stipula di un contratto tra le parti, oppure occorre anche l’effettiva utilità delle attività svolte dal tecnico incaricato? E cosa accade se il progetto affidato al professionista presenta errori così rilevanti da compromettere l’intera operazione edilizia, impedendo al committente di accedere ai benefici fiscali del Superbonus 110%?

Il caso: un incarico legato al Superbonus 110%

A tali quesiti ha risposto il Tribunale di Chieti con la sentenza n. 393/2025, resa in seguito a una controversia riguardante un incarico professionale connesso a un intervento edilizio che avrebbe dovuto godere delle agevolazioni fiscali di cui al Superbonus.

Un professionista aveva, infatti, citato in giudizio il proprio committente chiedendone la condanna al pagamento dei compensi maturati per diverse attività tecniche già eseguite.

L’eccezione del committente: prestazione priva di utilità

Tuttavia, il committente si era opposto eccependo la presenza di gravi errori progettuali e richiamando l’art. 1460 del codice civile, cioè l’eccezione di inadempimento: a suo avviso, i vizi delle attività svolte avevano reso impossibile usufruire del beneficio fiscale e, dunque, le prestazioni risultavano prive di utilità.

La posizione del Tribunale e gli elementi fondamentali

Il Tribunale, pur prendendo atto dell’esistenza di un contratto tra le parti che regolava anche i compensi, ha chiarito che, in sede giudiziale, il tecnico che chiede i propri compensi ha l’onere di provare tre elementi fondamentali: l’effettivo conferimento dell’incarico, lo svolgimento delle attività pattuite e soprattutto la concreta utilità delle prestazioni rese.

Nel caso di specie, l’eccezione sollevata dal committente è stata ritenuta pienamente fondata. Gli errori progettuali contestati – e ritenuti determinanti – hanno infatti impedito l’accesso al Superbonus, privando l’attività tecnica del suo scopo essenziale.

Il giudice ha inoltre ricordato che, quando il debitore si avvale dell’eccezione di inadempimento, si verifica una vera e propria inversione dei ruoli processuali: al debitore basta allegare l’inadempimento della controparte, mentre il creditore-attore, che agisce per il pagamento, deve provare l’esatto adempimento delle proprie obbligazioni.

Un monito per i tecnici: attenzione alla qualità del progetto

In definitiva, la decisione del Tribunale di Chieti rappresenta un importante richiamo all’attenzione dei professionisti: per ottenere il compenso non basta dimostrare che le prestazioni svolte siano formalmente state rese, ma anche che siano state idonee a perseguire il risultato contrattualmente atteso, pena il rigetto della domanda di pagamento.

Autore Simone Mascelloni

Associate

Milano

s.mascelloni@lascalaw.com

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