Il Consiglio dei Ministri, riunitosi nella giornata di mercoledì 16 maggio u.s., ha approvato in esame preliminare il decreto di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che ha istituito un quadro normativo armonizzato in materia di abusi di mercato e introdotto misure per la prevenzione degli stessi (c.d. “Regolamento MAR”).
Come si legge nel comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n.84, nel concetto di abusi di mercato ricadono i comportamenti illeciti già previsti dalla direttiva 2003/6/CE, quali l’insider dealing (abuso di informazioni privilegiate), le manipolazioni del mercato e la comunicazione illecita di informazioni privilegiate, comportamenti che impediscono la piena trasparenza del mercato, fondamentale, invece, per l’attività di negoziazione di tutti i soggetti che operano in mercati finanziari.
Il regolamento MAR, in parte innovando quanto già disciplinato dalla citata direttiva, prevede fra l’altro:
- – l’estensione dell’ambito di applicazione anche agli strumenti finanziari negoziati sui sistemi multilaterali di negoziazione (MTF) e sui sistemi organizzati di negoziazione (OTF), ai mercati delle commodity e delle quote di emissione, nonché alle condotte connesse a indici di riferimento (benchmark);
- – la previsione di una serie di esenzioni, di condotte legittime e di pratiche di mercato accettate;
- – la possibilità di effettuare sondaggi di mercato alle condizioni previste dal regolamento;
- – l’estensione delle ipotesi di manipolazione del mercato anche agli ordini di negoziazione effettuati con mezzi elettronici, come le strategie di negoziazione algoritmiche e ad alta frequenza (Algotrading e HighFrequency Trading);
- – la nozione di “informazione privilegiata” e l’obbligo di comunicazione al pubblico delle stesse da parte degli emittenti;
- – il mantenimento dell’elenco delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate, per gli emittenti e per le persone che agiscono a nome o per conto di questi ultimi e l’obbligo di notifica all’emittente e all’autorità competente delle operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione;
- – le semplificazioni per gli emittenti quotati su un mercato di crescita per le PMI, quali la possibilità per l’emittente di pubblicare sul sito internet della sede di negoziazione le informazioni privilegiate e l’esenzione, a determinate condizioni, dalla creazione dell’elenco delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate.
Il decreto, nell’adeguare la normativa nazionale a quella comunitaria, prevede inoltre la designazione della Consob quale autorità amministrativa competente ai fini della corretta applicazione del regolamento, stabilendo, al contempo:
- – le modalità di esercizio delle funzioni e dei poteri attribuiti all’autorità;
- – le sanzioni amministrative e le altre misure amministrative che essa dovrà adottare in caso di violazione delle disposizioni regolamentari;
- – le modalità di esercizio del potere sanzionatorio;
- – la creazione di dispositivi efficaci per consentire la segnalazione all’autorità di violazioni effettive o potenziali del regolamento;
- – le modalità di pubblicazione delle decisioni assunte.
Luca Bettinelli – l.bettinelli@lascalaw.com
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