27.04.2023 Icon

È arrivato il Regolamento MiCA: uno “sceriffo” nel far west delle criptovalute

Nella seduta del 20 aprile 2023, il Parlamento europeo ha approvato il nuovo Regolamento sui mercati delle criptovalute (c.d. MiCA, Markets in Crypto-Assets).

Il Regolamento interviene in un mercato che, finora, era quasi del tutto privo di disciplina, introducendo una cornice normativa di riferimento per i cripto-asset e per la negoziazione dei medesimi sui mercati. Vengono introdotte, in particolare, una serie di previsioni sulla vigilanza, sulla tutela dei consumatori e dell’ambiente, nonché sul contrasto ai fenomeni del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo.

Concordato con il Consiglio nel giugno 2022, prima della sua ufficiale entrata in vigore dovremo comunque attendere, per l’appunto, il voto finale del Consiglio, oltre alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’UE. Inoltre, gran parte delle previsioni non entreranno in vigore prima del 2024, mentre altre lo faranno trascorsi diciotto o ventiquattro mesi dalla formale promulgazione.

La scelta di un’introduzione progressiva è stata fatta, ovviamente, per permettere alle parti interessate di avere il tempo per adattarsi, oltre per dare la possibilità alle autorità di vigilanza di adottare la necessaria legislazione secondaria.

Ciò nonostante, fin da subito è possibile apprezzare le profonde novità che entreranno presto in vigore.

Anzitutto, il Regolamento contiene una definizione di criptovaluta, qualificata come una “rappresentazione digitale di un valore o di un diritto che può essere trasferito e conservato elettronicamente utilizzando la tecnologia a registro distribuito o una tecnologia simile” (art. 3.1-5).

Il Regolamento interviene altresì sulla loro gestione e negoziazione, introducendo la figura dei Crypto-asset service providers (CASP). Essi sono delle vere e proprie persone giuridiche che, previa autorizzazione, svolgono professionalmente attività di prestazione di servizi aventi a oggetto criptovalute, quali per esempio la loro custodia, la gestione di una piattaforma di trading, la ricezione e la trasmissione di ordini da parte dei clienti, nonché attività di consulenza.

Al centro del mercato delle criptovalute si colloca ovviamente l’offerente, ossia “una persona fisica o giuridica, o un’altra impresa, o l’emittente, che offre cripto-asset al pubblico” (art. 3.1-13).

Sugli offerenti incombe anzitutto l’obbligo di diffondere al pubblico le informazioni che descrivano i dettagli più importanti del progetto, le informazioni sull’emittente, i fattori di rischio, nonché – per l’emissione su larga scala – l’impatto ambientale originato dall’emissione della criptovaluta. Tutte queste informazioni devono essere trasmesse all’autorità nazionale competente con almeno venti giorni di anticipo dall’offerta al pubblico dell’asset.

Gli emittenti devono poi possedere determinati requisiti patrimoniali, tra cui disporre di adeguati fondi propri.

Per alcuni offerenti (ossia, gli emittenti di particolari categorie di criptovalute e quelli che, per dimensioni economiche, vengono definiti come “significativi”) è prevista addirittura la diretta vigilanza dell’EBA.

Con la piena entrata in vigore del Regolamento in discorso, le criptovalute potranno accedere al raggio di azione dei soggetti istituzionali, come SIM e banche, esattamente come qualunque altro strumento finanziario. Il pubblico potrà operare nel mercato dei cripto-asset con maggiore tutela, auspicando che possano essere più facilmente prevenute – o quantomeno limitate – le crisi verificatesi negli ultimi anni.

Autore Simone Mascelloni

Associate

Milano

s.mascelloni@lascalaw.com

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