03.11.2026

Banche e assicurazioni, imposta con franchigia per gli enti minori

  • Il Sole 24 Ore

Il disegno di legge di Bilancio varato dal Governo e approdato alla Camera, per il tradizionale esame degli ultimi due mesi dell’anno, prevede un contributo significativo da parte di banche e assicurazioni. Il contributo passa in primis per un’addizionale di tre punti percentuali che eleva l’Ires per le prime al 30,5% (dall’attuale 27,5%) e per le seconde al 27% (dall’attuale 24%). Ma c’è anche una soglia di detrazione di 200mila euro per i periodi di imposta 2027 e 2028, introdotta per limitare, come si dirà più avanti, l’impatto della richiesta per le realtà più piccole.

Ciò è contenuto nell’articolo 18 del Ddl di bilancio. In primo luogo, si nota il riferimento ai nuovi articoli del Tuir, con il richiamo appunto al Dlgs 117/26 che dal prossimo 1° gennaio sostituisce la vecchia impostazione e numerazione del Tuir a cui siamo tutti abituati. Come è naturale che sia, poi, viene apportato un primo restyling proprio al nuovo Tuir. La norma interviene sulla parte IV del medesimo sostituendo nel titolo I il capo I che diviene «Disposizioni transitorie a fini dell’imposta sul reddito delle società» ed eliminando i successivi capi II, III e IV (svalutazioni e perdite per enti creditizi e assicurazioni, Imu e maggiorazione dell’ammortamento su beni strumentali), introducendo poi il nuovo articolo 362-bis rubricato «Incremento addizionale Ires per il settore finanziario». Così per il 2027 e per il 2028 (quindi al momento per i soli prossimi due anni) l’aliquota Ires è incrementata di tre punti percentuali, ad esclusione degli istituti di moneta elettronica (articolo 114-quater del Tub). Il requisito soggettivo degli interessati è individuato mediante rimando all’articolo 86 comma 2 del nuovo Tuir, che richiama l’addizionale di 3,5 punti percentuali rispetto all’aliquota Ires del 24% per gli intermediari finanziari e per la Banca d’Italia, escluse quindi le Sgr e le Sim. Pertanto la norma incrementa quell’addizionale di tre punti per i citati intermediari finanziari (oltre a Bankitalia, ma escluse Sgr e Sim) individuati mediante rimando al Testo unico della finanza.

L’aspetto è interessante anche alla luce del successivo comma 2 in cui l’addizionale di tre punti percentuali è introdotta (anche) per società ed enti che svolgono attività assicurativa. Sempre per i soli periodi d’imposta, al momento, 2027 e 2028. La norma qui richiama invece il comma 1 del predetto articolo 86 (aliquota Ires del 24%), salvo definire direttamente i tre punti percentuali come addizionale. Senonché la platea assicurativa è individuata, anziché fare rimando alla norma che disciplina questo settore, ovvero il decreto legislativo n. 209 del 2005, a quella del nuovo Tuir che riguarda tali soggetti, ovvero l’articolo 120 rubricato “Imprese di assicurazioni” che disciplina per tali soggetti le regole Ires di riserve premi, riserve sinistri e provvigioni.

Similmente a quanto già previsto in passato, nei casi in cui si è fatto ricorso ad un consolidato fiscale (ipotesi molto frequente) o alla trasparenza fiscale (meno frequente) tanto i primi quanto i soggetti partecipati in trasparenza assoggettano autonomamente il proprio reddito imponibile all’addizionale prevista dal comma 2 e provvedono al relativo versamento. I soggetti partecipanti della trasparenza assoggettano il proprio reddito imponibile all’addizionale senza tener conto del reddito imputato dalla società partecipata.

Per il comma 4, poi, la norma dell’articolo 278 del nuovo Tuir che stabilisce le regole per la trasformazione in crediti d’imposta delle Dta derivanti dalle perdite e svalutazioni per gli intermediari finanziari ai fini Ires e Irap nonché dell’avviamento e delle altre attività immateriali, non si applica alle Dta iscritte in bilancio in base alle disposizioni dei commi 1 e 2 dell’articolo 362-bis del nuovo Tuir.

È prevista una detrazione di 200mila euro per i periodi di imposta 2027 e 2028, spettante fino a concorrenza della maggiorazione dovuta sia per il settore finanziario sia per quello assicurativo. Per come appare congegnata, dovrebbe salvaguardare per lo più le realtà di dimensioni minori dalla stretta (comma 5). Quest’ultima opera, comunque, anche a livello di acconti per il 2027 (comma 6).

Infine, il comma 2 dell’articolo 118 introduce una norma specifica riguardante le assicurazioni del ramo vita con riguardo alle riserve matematiche. In relazione a ciò le compagnie del ramo vita versano un’imposta attualmente pari allo 0,50% delle riserve matematiche (articolo 52 Dlgs 33/25), ovvero quelle relative ai capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione (con esclusione dei contratti aventi per oggetto il rischio morte o di invalidità permanente). Tali versamenti confluiscono in un credito d’imposta che si confronta con le riserve matematiche. Se eccede una determinata percentuale (in origine il 2,5%) l’imposta da versare viene corrispondentemente ridotta. L’attuale misura dell’1,25% viene innalzata all’1,285% per il 2026 e per gli anni successivi e quindi si riduce il limite al versamento.