03.11.2026 Icon

Truffe online: quando risponde la banca?

La banca che riceve un bonifico destinato a un conto utilizzato nell’ambito di una truffa finanziaria non è automaticamente responsabile del danno subito dalla vittima. Il Giudice di Pace di Reggio Emilia ha respinto la domanda restitutoria di un investitore raggirato, ritenendo non provata alcuna specifica violazione degli obblighi di identificazione, vigilanza o astensione da parte dell’intermediario.

Giudice di Pace di Reggio Emilia, 28 ottobre 2026

Il caso: un investimento rivelatosi una truffa

Un risparmiatore, attratto da una pubblicità sui social network, veniva contattato da sedicenti consulenti finanziari e indotto a effettuare versamenti per operazioni di trading online. Tra questi figurava un bonifico di 5.000 euro sul conto di una persona fisica presso una banca.

Scoperta la frode, il risparmiatore agiva contro l’istituto di credito, contestando l’omessa verifica del titolare del conto e la mancata rilevazione dell’operazione sospetta. La banca chiedeva il rigetto della domanda e chiamava in garanzia il beneficiario del pagamento, rimasto contumace. Il giudice respingeva la pretesa risarcitoria, compensando integralmente le spese.

La frode non basta a fondare la responsabilità

La sentenza ritiene dimostrato, in via presuntiva, il raggiro subito dall’attore, anche alla luce dell’oscuramento del sito di investimento, della documentazione contraffatta e della denuncia alla Polizia Postale. Distingue, tuttavia, l’accertamento dell’illecito dalla responsabilità della banca che ha ricevuto il bonifico.

Ai sensi degli artt. 17 e 19 del D.lgs. n. 231/2007, gli obblighi di adeguata verifica della clientela si collegano ai presupposti e ai rischi individuati dalla normativa antiriciclaggio. Nel caso concreto, il beneficiario risultava titolare di un rapporto bancario aperto nel 1992 e la sua identità non era risultata fittizia. Non erano stati dimostrati elementi preesistenti al versamento tali da imporre ulteriori verifiche in ragione di un mutato rischio.

Né la provenienza del bonifico da una persona fisica a favore di un’altra integrava, di per sé, un indice di sospetto ai sensi dell’art. 35 del medesimo decreto. Il trasferimento era stato eseguito verso il destinatario indicato dall’ordinante e non risultava richiesta alcuna procedura di richiamo del pagamento.

Considerazioni conclusive

La pronuncia ribadisce la distinzione tra danno derivante da una truffa e responsabilità dell’intermediario bancario. Per ottenere il ristoro non è sufficiente dimostrare la destinazione fraudolenta delle somme: occorre individuare uno specifico obbligo violato, i fatti che ne imponevano l’adempimento e il collegamento causale con il pregiudizio.

Autore Simona Daminelli

Partner

Milano

s.daminelli@lascalaw.com

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