30.10.2026 Icon

Bonifico eseguito sull’IBAN errato: la banca del beneficiario non risponde della frode

Con la sentenza in commento, il Tribunale di Milano affronta il tema della responsabilità della banca del beneficiario nell’ipotesi di bonifico disposto a seguito di una frode, soffermandosi sulla rilevanza dell’IBAN, sugli obblighi antiriciclaggio e sulla prova del nesso causale.

Tribunale di Milano, Sez. VI civile, sentenza 21 ottobre 2026, n. 8060

La vicenda in esame

La controversia trae origine da una frode realizzata nel 2023 mediante la sostituzione delle coordinate bancarie comunicate per il pagamento di una fattura.

Una società aveva disposto un bonifico di euro 115.584,97 utilizzando le coordinate che riteneva appartenessero alla propria controparte contrattuale, scoprendo successivamente che l’IBAN indicato corrispondeva a un conto intestato a un diverso soggetto.

La società conveniva quindi in giudizio la banca del beneficiario, contestandole, da un lato, di avere accreditato il bonifico nonostante la mancata corrispondenza tra il nominativo del beneficiario e l’intestatario del conto e, dall’altro, di non avere correttamente adempiuto agli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio.

La banca chiedeva il rigetto delle domande, sostenendo di avere correttamente eseguito l’operazione sulla base dell’IBAN indicato dall’ordinante e contestando, altresì, la sussistenza del nesso causale tra le condotte addebitatele e il danno lamentato.

L’assenza di un rapporto contrattuale con la banca del beneficiario

Il Tribunale esclude, anzitutto, che la responsabilità della banca possa essere ricondotta all’art. 1218 c.c., non intercorrendo alcun rapporto contrattuale tra la società ordinante e la banca del beneficiario.

Né può farsi ricorso alla figura del contatto sociale qualificato, non essendovi stato alcun rapporto diretto tra la società danneggiata e l’intermediario convenuto, intervenuto esclusivamente nella fase esecutiva del bonifico.

La responsabilità della banca non può, pertanto, essere affermata in termini di inadempimento contrattuale, dovendo essere valutata alla luce della disciplina speciale delle operazioni di pagamento e delle ulteriori condotte concretamente contestate.

La centralità dell’IBAN nell’esecuzione del bonifico

Il principale profilo affrontato dalla sentenza riguarda la mancata corrispondenza tra il nominativo del beneficiario e l’intestatario del conto individuato dall’IBAN.

Il Tribunale richiama l’art. 24 del d.lgs. n. 11/2010, secondo cui, quando l’ordine di pagamento è eseguito conformemente all’identificativo unico, l’operazione deve considerarsi correttamente eseguita per quanto riguarda il beneficiario individuato attraverso tale identificativo.

Nel caso di specie, il bonifico era stato accreditato proprio sul conto corrispondente all’IBAN indicato dalla società ordinante. La difformità tra il nominativo riportato nell’ordine e l’effettivo intestatario del conto non era, dunque, sufficiente a configurare un’inesatta esecuzione dell’operazione.

Il Tribunale distingue, inoltre, il caso esaminato da quello deciso dalla Cassazione con sentenza n. 17415/2024, rilevando che, nella fattispecie oggetto di giudizio, l’IBAN indicato dall’ordinante individuava un conto effettivamente esistente presso la banca convenuta, sul quale le somme erano state regolarmente accreditate.

La funzione pubblicistica della normativa antiriciclaggio

La società attrice contestava altresì la violazione degli obblighi di adeguata verifica e di segnalazione delle operazioni sospette previsti dal d.lgs. n. 231/2007.

Sul punto, il Tribunale evidenzia come la disciplina antiriciclaggio sia posta a tutela di interessi di natura pubblicistica e non attribuisca, di per sé, ai singoli utenti dei servizi bancari un autonomo diritto al risarcimento del danno.

La violazione degli obblighi antiriciclaggio non può, inoltre, essere desunta dalla sola circostanza che il conto sia stato successivamente utilizzato per la commissione di una frode. La condotta della banca deve essere valutata ex ante, sulla base degli elementi concretamente disponibili al momento dell’instaurazione del rapporto e dell’esecuzione delle operazioni.

Nel caso concreto, non erano state individuate specifiche omissioni nell’attività di adeguata verifica, né risultavano elementi tali da imporre alla banca ulteriori cautele o una segnalazione dell’operazione sospetta.

La prova del nesso causale

La domanda risarcitoria viene respinta anche sotto un ulteriore e autonomo profilo: la mancata dimostrazione del nesso causale.

Il Tribunale osserva che, anche ipotizzando una condotta omissiva della banca, la parte attrice avrebbe dovuto provare, secondo il criterio del “più probabile che non”, che il corretto adempimento dell’obbligo avrebbe impedito la perdita delle somme.

Tale prova non era stata fornita. In particolare, non poteva ritenersi dimostrato che un’eventuale segnalazione dell’operazione sospetta avrebbe comportato il tempestivo blocco delle somme, trattandosi di una segnalazione destinata alle autorità competenti, cui sarebbe spettata ogni successiva valutazione.

Mancava, dunque, la prova che la condotta alternativa prospettata dall’attrice avrebbe concretamente impedito il verificarsi del danno.

Considerazioni conclusive

La pronuncia chiarisce i limiti entro i quali può essere affermata la responsabilità della banca del beneficiario nelle frodi realizzate mediante l’indicazione di coordinate bancarie fraudolentemente sostituite.

Da un lato, l’esecuzione del bonifico sul conto corrispondente all’IBAN comunicato dall’ordinante deve considerarsi corretta ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. n. 11/2010, non assumendo carattere decisivo la diversa indicazione del nominativo del beneficiario.

Dall’altro, la successiva emersione della frode non consente di affermare automaticamente una violazione degli obblighi antiriciclaggio, che deve invece essere accertata sulla base delle informazioni di cui la banca disponeva ex ante.

Infine, anche l’eventuale violazione di un obbligo di controllo o segnalazione non è sufficiente a fondare la responsabilità risarcitoria in assenza della prova che la condotta omessa avrebbe effettivamente evitato il danno.

Sulla base di tali principi, il Tribunale ha quindi rigettato integralmente la domanda proposta nei confronti della banca.

Keywords: bonifico bancario, frode informatica, IBAN, identificativo unico, banca del beneficiario, responsabilità dell’intermediario, normativa antiriciclaggio, adeguata verifica, operazione sospetta, nesso causale.

Autore Maura Carpentieri

Associate

Milano

m.carpentieri@lascalaw.com

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